Questo obbligo di pubblicazione e stato stabilito dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 97/2016, e riguarda gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo e tutti i rilievi, ancorche non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita dell'ente e dei suoi uffici.
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Lun, 13/06/2022 - 15:04