Brevetti e marchi
su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00 - Deposito domande di brevetto e marchio: su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
La domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia può essere presentata direttamente dall’inventore o tramite un mandatario abilitato (consulente in proprietà industriale iscritto all’albo o avvocato). I soggetti richiedenti che risiedono all’estero, qualora non si avvalgano di un rappresentante, hanno l’obbligo di eleggere un domicilio in Italia ai fini della ricezione della corrispondenza.
La domanda per ottenere il deposito di un brevetto è completamente digitale e può essere effettuata direttamente dall’interessato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso il sistema on line dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) (Decreto Mise 26/01/2015), firmata digitalmente, al seguente link: https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html.
Questa modalità consente una gestione rapida, la tracciabilità della pratica, l’integrazione dei pagamenti tramite PagoPA e il rilascio automatico della ricevuta di deposito.
L’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Firenze può:
In alternativa al sistema digitale, la domanda per ottenere il deposito di un marchio può anche essere presentata con modello cartaceo (secondo il modello ministeriale sotto indicato):
Nel caso si scelga la compilazione cartacea presso la Camera di Commercio, occorre presentare la domanda redatta sul modello INV-RI dell'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi (UIBM).
Si tratta di un pdf editabile che deve essere scaricato e compilato digitalmente (tramite un qualsiasi computer). Non è ammissibile la presentazione agli uffici camerali del file compilato manualmente. Il file dovrà obbligatoriamente essere inviato prima dell’appuntamento alla casella brevetti@fi.camcom.it. In assenza di questo invio, l’appuntamento non potrà tenersi.
Gli uffici dell’Ente risponderanno tempestivamente all’invio segnalando eventuali errori nella compilazione e suggerendo le opportune modifiche. Il file corretto dovrà necessariamente essere nuovamente inviato all’ufficio Marchi e Brevetti prima dell’appuntamento.
Si precisa che gli atti di trasferimento o modifica della titolarità del brevetto (quali cessioni, licenze, successioni o pignoramenti) devono essere resi pubblici e opponibili a terzi tramite apposita istanza di trascrizione, da depositarsi telematicamente presso l’UIBM o in formato cartaceo presso la Camera di Commercio di Firenze. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina dedicata del sito della Camera, oppure sul sito dell'UIBM.
I costi connessi al deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale si articolano in diritti di deposito, diritti di segreteria e imposte di bollo.
L’importo dei diritti di deposito è commisurato alla dimensione complessiva della documentazione presentata:
Si precisa che per i depositi cartacei eseguiti presso la Camera di Commercio di Firenze, l’Ufficio rilascia al richiedente, all’atto della presentazione della domanda, un fac-simile del modello F24 precompilato contenente gli importi e i codici tributo da utilizzare. Il pagamento deve essere eseguito successivamente al deposito; la data ufficiale di deposito della domanda coinciderà con il giorno dell’effettivo pagamento del modello F24.
I diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio di Firenze devono essere corrisposti tramite la piattaforma PagoPA e sono così determinati:
La tutela derivante da un brevetto italiano è limitata esclusivamente al territorio nazionale. Per estendere la protezione dell’invenzione all’estero, il richiedente può optare per tre diversi percorsi procedurali:
Al fine di conservare la validità della data del primo deposito italiano, le domande di estensione all’estero devono essere presentate entro il termine perentorio di 12 mesi dal deposito nazionale, rivendicando il diritto di priorità. Decorso tale termine, è ancora possibile procedere al deposito nei Paesi esteri, ma senza la possibilità di rivendicare la priorità, con il conseguente rischio che divulgazioni intercorse compromettano il requisito della novità.
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