Cos’è un brevetto e cosa può essere brevettato

Per le modalità operative di presentazione di un brevetto, vedere le sezioni dedicate.

Un brevetto è un titolo giuridico che conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento economico su un'invenzione, per un periodo di tempo limitato e all'interno di un territorio specifico.

In sostanza il brevetto è una soluzione tecnica ad un problema tecnico, che deve avere un’applicazione industriale, la quale implica che l'invenzione possa essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria o attività commerciale, generando così un potenziale valore o impiego economico.

Per poter essere oggetto di brevetto quindi, un’invenzione deve soddisfare tassativamente i seguenti requisiti di legge:

  • Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, ossia in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda, sia mediante descrizione scritta o orale, sia tramite utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.
  • Attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Questo significa che la soluzione proposta non deve essere una conseguenza immediata o facilmente deducibile da ciò che è già conosciuto nello stato della tecnica. Il brevetto, infatti, non tutela modifiche banali o interventi che un tecnico del settore potrebbe realizzare senza uno sforzo inventivo (ad esempio la sostituzione di un materiale con un altro equivalente oppure il cambiamento di un’unità di misura).
  • Industrialità: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione o di utilizzo in qualsiasi settore industriale o artigianale.
  • Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

 

Durata, territorialità e mantenimento

Il brevetto costituisce un diritto strettamente territoriale, avente efficacia esclusivamente all’interno dello Stato o degli Stati in cui è stata depositata e accolta la relativa domanda di protezione. A seconda dell’estensione richiesta, esso può configurarsi come brevetto nazionale, europeo o internazionale.

La durata della tutela brevettuale varia in base alla tipologia del titolo e decorre dalla data di presentazione della domanda:

  • Invenzioni industriali: 20 anni
  • Modelli di utilità: 10 anni
  • Disegni o modelli: 5 anni, con possibilità di rinnovo per periodi quinquennali successivi fino a un massimo di 25 anni
  • Nuove varietà vegetali: 15 anni (elevati a 30 anni per le piante legnose)
  • Topografie di semiconduttori: 10 anni

La durata del brevetto decorre dalla fine dell’anno in cui avviene il primo uso commerciale o dalla presentazione della domanda, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Alla scadenza del termine legale, il brevetto non può essere rinnovato o prorogato; l’invenzione entra pertanto nel pubblico dominio e diventa liberamente utilizzabile da chiunque.

Per mantenere in vigore il brevetto per l’intera durata prevista dalla legge, il titolare è tenuto al pagamento regolare delle tasse annuali di mantenimento. Il mancato versamento di tali diritti nei termini stabiliti comporta la decadenza anticipata del titolo e la conseguente perdita della protezione esclusiva.

Si precisa che ogni domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità è sottoposta per legge a un periodo di segretezza obbligatorio di 18 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. All’interno di questo periodo, i primi 90 giorni sono riservati in via inderogabile all’autorità militare per la verifica di eventuali interessi di difesa nazionale sul trovato. Il richiedente ha la facoltà di richiedere la pubblicazione anticipata della domanda, la quale diverrà comunque accessibile al pubblico solo una volta decorso il termine inderogabile di 90 giorni.

Rientrano tra le categorie brevettabili o registrabili:

  • le invenzioni industriali;
  • i modelli di utilità (volti a proteggere miglioramenti funzionali o modifiche che rendono oggetti già esistenti più efficaci, pratici o comodi da usare);
  • le nuove varietà vegetali;
  • le topografie di prodotti a semiconduttori (tramite apposita registrazione).

Ogni domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato. La legge consente tuttavia al richiedente di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per invenzione industriale e domanda di brevetto per modello di utilità, da far valere in via subordinata qualora la prima domanda non venga accolta o sia accolta solo parzialmente.

 

Esclusioni dalla brevettabilità

In conformità con la normativa vigente, non sono considerate invenzioni e sono pertanto espressamente escluse dalla brevettabilità:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, nonché i programmi per elaboratori (software), qualora considerati in quanto tali e privi di un effetto tecnico specifico e ben preciso;
  • le presentazioni di informazioni;
  • i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi applicati al corpo umano o animale (ferma restando la brevettabilità dei prodotti chimici, delle sostanze o delle miscele di sostanze impiegate per l'attuazione di tali metodi);
  • le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nonché le varietà collegate a produzioni tutelate da marchi di qualità, come le denominazioni di origine protetta e le specialità tradizionali garantite, o da cui derivano prodotti agroalimentari tradizionali;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per il loro ottenimento, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti tramite questi ultimi.

È invece ammessa la brevettabilità dei prodotti di natura chimica, farmaceutica o alimentare, dei procedimenti utilizzati per la loro produzione, nonché dei procedimenti microbiologici e dei relativi prodotti derivati.

 

Nullità e decadenza del brevetto

Un brevetto può essere dichiarato nullo, in via totale o parziale, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti di legge al momento del deposito. Le cause principali di nullità comprendono:

  • la mancanza dei requisiti essenziali di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale e liceità); si evidenzia che la pre-divulgazione dell’invenzione prima del deposito della domanda fa perdere il requisito della novità, fatte salve le esposizioni ufficiali riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 1928;
  • la riconducibilità del trovato a una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  • l’insufficiente chiarezza o completezza della descrizione, tale da non consentire a una persona esperta del ramo di attuare l’invenzione;
  • l’estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale (estensione illegittima);
  • la spettanza del diritto al brevetto a un soggetto diverso dal richiedente, qualora l’effettivo inventore non abbia esercitato i diritti di rivendicazione previsti dalla normativa.

Qualora la causa di nullità colpisca solo una parte del brevetto, viene pronunciata una sentenza di nullità parziale, con conseguente limitazione del titolo alle sole parti conformi ai requisiti di validità.

La decadenza del brevetto determina la perdita di efficacia di un titolo originariamente valido e si verifica nelle seguenti ipotesi:

  • Mancato pagamento delle tasse: qualora il titolare ometta di versare le tasse annuali di mantenimento entro i termini perentori stabiliti dalla legge;
  • Mancata o insufficiente attuazione: qualora l’invenzione non venga messa in pratica o venga utilizzata in misura gravemente insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese. Tale decadenza può essere dichiarata qualora l’inattività si protragga oltre il termine di 3 anni dalla concessione del brevetto o di 4 anni dalla data di deposito della domanda (se quest’ultimo termine scade successivamente), ovvero entro 2 anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

A seguito della dichiarazione di decadenza o di nullità, l’invenzione entra definitivamente nel dominio.

 

Brevetti e software

In Italia, come negli altri Paesi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, i programmi per elaboratore considerati “in quanto tali” non sono brevettabili.

Un software può però rientrare nella tutela brevettuale quando fa parte di una soluzione tecnica più ampia, ad esempio come metodo o come mezzo tecnico che realizza un determinato procedimento. In questi casi si parla di invenzioni implementate tramite computer, e non di brevetti sul software in sé.

Per essere brevettabile, l’invenzione deve produrre un effetto tecnico ulteriore rispetto al normale funzionamento del programma su un computer. Questo effetto può riguardare, ad esempio, il controllo di processi o apparecchiature esterne, la gestione della memoria, l’uso delle risorse hardware, l’elaborazione di immagini, la compressione di dati, la riduzione del rumore o la codifica e decodifica di informazioni tecniche.

I programmi per elaboratore possono inoltre essere tutelati dal diritto d’autore, se originali. Questa tutela riguarda il codice sorgente, alcuni risultati prodotti dal programma e gli elementi dell’interfaccia utente, come immagini, messaggi e suoni. L’autore può quindi esercitare diritti esclusivi sulla riproduzione, modifica, adattamento, distribuzione e trasformazione del programma.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

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Ultima modifica
Mer, 16/09/2026 - 17:48