Brevetti e marchi
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Per le modalità operative di presentazione di un brevetto, vedere le sezioni dedicate.
Un brevetto è un titolo giuridico che conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento economico su un'invenzione, per un periodo di tempo limitato e all'interno di un territorio specifico.
In sostanza il brevetto è una soluzione tecnica ad un problema tecnico, che deve avere un’applicazione industriale, la quale implica che l'invenzione possa essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria o attività commerciale, generando così un potenziale valore o impiego economico.
Per poter essere oggetto di brevetto quindi, un’invenzione deve soddisfare tassativamente i seguenti requisiti di legge:
Il brevetto costituisce un diritto strettamente territoriale, avente efficacia esclusivamente all’interno dello Stato o degli Stati in cui è stata depositata e accolta la relativa domanda di protezione. A seconda dell’estensione richiesta, esso può configurarsi come brevetto nazionale, europeo o internazionale.
La durata della tutela brevettuale varia in base alla tipologia del titolo e decorre dalla data di presentazione della domanda:
La durata del brevetto decorre dalla fine dell’anno in cui avviene il primo uso commerciale o dalla presentazione della domanda, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Alla scadenza del termine legale, il brevetto non può essere rinnovato o prorogato; l’invenzione entra pertanto nel pubblico dominio e diventa liberamente utilizzabile da chiunque.
Per mantenere in vigore il brevetto per l’intera durata prevista dalla legge, il titolare è tenuto al pagamento regolare delle tasse annuali di mantenimento. Il mancato versamento di tali diritti nei termini stabiliti comporta la decadenza anticipata del titolo e la conseguente perdita della protezione esclusiva.
Si precisa che ogni domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità è sottoposta per legge a un periodo di segretezza obbligatorio di 18 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. All’interno di questo periodo, i primi 90 giorni sono riservati in via inderogabile all’autorità militare per la verifica di eventuali interessi di difesa nazionale sul trovato. Il richiedente ha la facoltà di richiedere la pubblicazione anticipata della domanda, la quale diverrà comunque accessibile al pubblico solo una volta decorso il termine inderogabile di 90 giorni.
Rientrano tra le categorie brevettabili o registrabili:
Ogni domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato. La legge consente tuttavia al richiedente di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per invenzione industriale e domanda di brevetto per modello di utilità, da far valere in via subordinata qualora la prima domanda non venga accolta o sia accolta solo parzialmente.
In conformità con la normativa vigente, non sono considerate invenzioni e sono pertanto espressamente escluse dalla brevettabilità:
È invece ammessa la brevettabilità dei prodotti di natura chimica, farmaceutica o alimentare, dei procedimenti utilizzati per la loro produzione, nonché dei procedimenti microbiologici e dei relativi prodotti derivati.
Un brevetto può essere dichiarato nullo, in via totale o parziale, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti di legge al momento del deposito. Le cause principali di nullità comprendono:
Qualora la causa di nullità colpisca solo una parte del brevetto, viene pronunciata una sentenza di nullità parziale, con conseguente limitazione del titolo alle sole parti conformi ai requisiti di validità.
La decadenza del brevetto determina la perdita di efficacia di un titolo originariamente valido e si verifica nelle seguenti ipotesi:
A seguito della dichiarazione di decadenza o di nullità, l’invenzione entra definitivamente nel dominio.
In Italia, come negli altri Paesi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, i programmi per elaboratore considerati “in quanto tali” non sono brevettabili.
Un software può però rientrare nella tutela brevettuale quando fa parte di una soluzione tecnica più ampia, ad esempio come metodo o come mezzo tecnico che realizza un determinato procedimento. In questi casi si parla di invenzioni implementate tramite computer, e non di brevetti sul software in sé.
Per essere brevettabile, l’invenzione deve produrre un effetto tecnico ulteriore rispetto al normale funzionamento del programma su un computer. Questo effetto può riguardare, ad esempio, il controllo di processi o apparecchiature esterne, la gestione della memoria, l’uso delle risorse hardware, l’elaborazione di immagini, la compressione di dati, la riduzione del rumore o la codifica e decodifica di informazioni tecniche.
I programmi per elaboratore possono inoltre essere tutelati dal diritto d’autore, se originali. Questa tutela riguarda il codice sorgente, alcuni risultati prodotti dal programma e gli elementi dell’interfaccia utente, come immagini, messaggi e suoni. L’autore può quindi esercitare diritti esclusivi sulla riproduzione, modifica, adattamento, distribuzione e trasformazione del programma.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
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