Bollatura e vidimazione
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La vidimazione è l’adempimento mediante il quale un pubblico ufficiale, di norma la Camera di commercio o un notaio, verifica la regolarità formale di un libro o di un registro e ne attesta l’autenticità. L’operazione viene generalmente formalizzata mediante l’apposizione di un timbro e della firma sull’ultima pagina.
La vidimazione consente di certificare che il libro:
La bollatura consiste invece nell’apposizione del bollo sulle singole pagine numerate del libro. Può essere effettuata:
Per i libri sociali delle società di capitali, quali, ad esempio, il libro delle decisioni dei soci e il libro del soggetto incaricato della revisione, sussiste l’obbligo di bollatura iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un notaio.
Dal 2009 è inoltre soggetto a vidimazione il registro utilizzato dal commissario liquidatore di società cooperative, enti o consorzi cooperativi per annotare le operazioni di amministrazione. La vidimazione deve essere richiesta solamente alla Camera di commercio.
Per i libri contabili, come il libro giornale, il libro degli inventari e i registri fiscali, l’obbligo di bollatura iniziale è stato soppresso e l’adempimento ha quindi carattere facoltativo. Resta comunque fermo l’obbligo di tenuta dei libri, le cui pagine devono essere numerate progressivamente prima dell’utilizzo e nel rispetto delle regole previste per ciascun periodo d’imposta.
L’ufficio Bollatura e vidimazione si occupa di:
Per consultare l’elenco dei libri e dei registri di più frequente utilizzo e verificare, per ciascuna tipologia, l’obbligatorietà della vidimazione e gli oneri previsti (diritti di segreteria, imposta di bollo, concessioni governative) è disponibile la tabella riepilogativa.
La bollatura o la vidimazione dei libri sociali, dei libri e registri disciplinati da leggi speciali può essere richiesta:
Per la bollatura e il deposito dei libri sociali è necessario prenotare un appuntamento tramite l’apposito Servizio online.
Per ogni appuntamento è possibile vidimare al massimo 200 pagine; pertanto, se si deve vidimare un numero superiore di pagine, è necessario prenotare più di un appuntamento.
All’appuntamento è necessario portare il modello L2 compilato, disponibile nella sezione Modulistica, e i libri da vidimare.
Nel modulo devono essere riportati:
Lo stesso modulo può essere utilizzato per richiedere contemporaneamente la vidimazione di più libri o registri, purché siano intestati alla medesima impresa, oppure allo stesso soggetto richiedente.
Per richiedere la vidimazione e la bollatura di libri e registri, al modulo deve essere allegata la copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa, ove prevista, e 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100.
Prima della vidimazione, ogni pagina dei libri deve riportare:
Nel caso dei libri rilegati, i dati identificativi devono essere riportati anche sulla copertina. Per i libri a fogli sciolti o mobili, la numerazione può essere attribuita al singolo foglio, a ciascuna facciata utilizzabile oppure a due facciate contrapposte. Le facciate che non vengono utilizzate devono essere barrate a cura dell’utente.
Non è consentito utilizzare nastro adesivo per collegare o ricomporre le pagine. L’eventuale presenza di fogli spezzati deve essere espressamente dichiarata e sottoscritta sia nel modello L2 sia sull’ultima pagina del libro.
Gli importi da pagare per la bollatura o la vidimazione di libri variano in base alla forma giuridica del soggetto richiedente e alla tipologia di documento presentato.
Gli oneri comprendono:
I diritti di segreteria ammontano a 25,00 € per ciascun libro indipendentemente dal numero di pagine.
Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:
L’imposta di bollo può essere assolta applicando sul libro una marca da bollo del valore di 16,00 euro ogni cento pagine o frazione di cento oppure mediante modello F23, indicando il codice tributo 458T. I codici ufficio da utilizzare sono TZM per Firenze, TZF per Borgo San Lorenzo, TZJ per Empoli.
Per le società di capitali, le società consortili e gli enti iscritti al R.I./R.E.A. la tassa ammonta a 309,87 € oppure 516,46 € se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera la cifra di 516.456,90 €.
Il versamento delle somme può avvenire in due modalità:
Dal marzo 2023 le società diverse da quelle di capitali (consorzi tra enti e imprese, contratti di rete, fondazione, associazioni ed enti economici pubblici e privati), che siano dotate di capitale e fondo di dotazione e iscritte al Registro Imprese o Rea, sono tenute al pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa di € 309,87.
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e della concessione governativa gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti.
Per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa è necessario compilare il modulo, a firma del legale rappresentante, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.
I diritti di segreteria ammontano a 25,00 € per ciascun libro indipendentemente dal numero di pagine.
Per il registro tenuto dal commissario liquidatore degli enti cooperativi il diritto di segreteria è pari a 10,00 €.
Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:
L’imposta di bollo può essere assolta applicando sul libro una marca da bollo del valore di 16,00 euro ogni cento pagine o frazione di cento oppure mediante modello F23, indicando il codice tributo 458T. I codici ufficio da utilizzare sono TZM per Firenze, TZF per Borgo San Lorenzo, TZJ per Empoli.
Nello specifico per il libro giornale e il libro degli inventari vengono richieste due marche da bollo da 16 euro ogni cento pagine o frazione di cento.
Per i soggetti compresi nella presente categoria viene applicata la tassa di concessione governativa nella misura di 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di 500 per ciascun libro.
Per le cooperative edilizie, purché iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è previsto un importo pari a 16,75 euro ogni 500 pagine o frazione di 500 per ciascun libro.
Il versamento delle somme deve essere fatto sul c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI con attestazione da allegare al modello L2.
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e della concessione governativa gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti.
Per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa è necessario compilare il modulo, a firma del legale rappresentante, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.
Quando una società di persone, ad esempio una Società in nome collettivo, si trasforma nel corso dell’anno in una società di capitali, come una Società a responsabilità limitata, la vidimazione obbligatoria dei nuovi libri sociali comporta il pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa riferita all’anno in corso.
L'Ufficio vidimazione e bollatura riceve anche le richieste di deposito dei libri sociali delle società cessate. Per il deposito è necessario presentare:
A decorrere dal 13 febbraio 2025 sono entrati in vigore i nuovi modelli di Formulario di identificazione dei rifiuti FIR che prevedono esclusivamente la vidimazione digitale; pertanto, i formulari redatti secondo i precedenti modelli non possono più essere utilizzati, anche se già vidimati.
Dal 13 febbraio 2026, inoltre, le Camere di commercio non vidimano più i registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti. La tenuta e la vidimazione dei nuovi registri devono essere effettuate esclusivamente in modalità digitale tramite RENTRI. (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) disponibile al link https://www.rentri.gov.it/it.
Anche i registri cartacei conformi ai modelli precedenti cessano di essere utilizzabili, indipendentemente dall’avvenuta vidimazione.
Resta prevista un’eccezione per i registri utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Poiché tali amministrazioni non sono iscritte al RENTRI, le Camere di commercio continueranno a vidimare i relativi registri cartacei anche dopo il 13 febbraio 2026, fino all’adozione dello specifico decreto ministeriale previsto dall’articolo 188-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
I registri intestati a queste amministrazioni dovranno essere conformi al modello contenuto nell’Allegato 1 del D.M. 59/2023.
I principali riferimenti normativi della disciplina trattata comprendono:
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lunedì 8,30-13,00 - mercoledì 8,30-13,00 e 14,00-15,30 - venerdì 8,30-13,00 su appuntamento da prendere nella sezione Servizi online
martedì 8,30-13,00 e 14,00-15,30 - giovedì 8,30-13,00 su appuntamento da prendere nella sezione Servizi online