Quando si applica, requisiti dimensionali e chi nomina l’esperto

Le imprese sotto soglia (ovvero quelle che possiedono, congiuntamente, i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, Legge fallimentare RD 267/42) devono indirizzare la richiesta della nomina dell’esperto al Segretario Generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa (art. 25-quater, D.Lgs. n. 14/2019).

Un’impresa è considerata “sotto soglia” quando presenta congiuntamente questi tre requisiti:

  • attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
  • ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro;
  • debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro.
 
 
Contatti

Composizione negoziata della crisi d'impresa

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Ultima modifica
Ven, 28/08/2026 - 15:23