Composizione negoziata della crisi d'impresa
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La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è un istituto disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Introdotta dal D.L. 118/2021, convertito nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e successivamente modificata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, rappresenta uno strumento di supporto per le imprese che si trovano in una situazione di difficoltà economica, patrimoniale o finanziaria.
L’istituto è finalizzato a favorire il risanamento dell’impresa attraverso un percorso basato sul confronto con i creditori e con gli altri soggetti interessati, con il supporto di un esperto.
Possono richiedere l’accesso alla composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti al Registro delle Imprese che si trovano in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario. La procedura è rivolta alle imprese per le quali tali difficoltà possono rendere probabile l’insorgere di una crisi o di una condizione di insolvenza, ma per le quali il risanamento appare ancora possibile.
In questi casi, l’imprenditore può presentare domanda al Segretario Generale della Camera di commercio competente per il territorio in cui si trova la sede legale dell’impresa. La richiesta riguarda la nomina di un esperto indipendente, incaricato di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento e di agevolare le trattative con i creditori.
L’accesso alla composizione negoziata può offrire all’imprenditore alcuni vantaggi, pensati per favorire il risanamento dell’impresa e la continuità dell’attività.
In particolare, l’imprenditore può beneficiare di misure premiali, come la riduzione di alcune sanzioni tributarie, la riduzione degli interessi sui debiti tributari e la possibilità di ottenere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposte sul reddito.
Durante la procedura, l’imprenditore può inoltre chiedere al Tribunale competente l’applicazione di misure protettive del patrimonio, utili a preservare l’impresa mentre sono in corso le trattative con i creditori.
Un ulteriore elemento importante è che, per tutta la durata delle trattative, l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa, sia per gli atti di ordinaria amministrazione sia per quelli di straordinaria amministrazione.
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