Annotazione imprese artigiane
- lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati , e attività di prestazione di servizi;
- l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 9 della L. 53/2008.
I soggetti interessati
- le società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008, e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
- le società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
- i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
Requisiti
b) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, panificatori, manutentori del verde, autotrasportatori, lavanderie). In tali trova applicazione l'art. 5, c. 2 della L. R. Toscana, ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani. Pertanto, il Responsabile tecnico/preposto/gestore in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esericizo delle attività che lo prevedono, deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o con un socio partecipante di società di persone o di Srl.
c) maggiore età
d) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea
e) per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato (non stagionale)
- “assistenza minore”
- asilo
- attesa di occupazione
- protezione sussidiaria
un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per le imprese di trasporto:
un massimo di 8 dipendenti;
Per le imprese di costruzioni edili:
un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Cosa fare
La guida regionale dell'artigianato
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 ottobre 2009, n. 55/R –Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R)