Diritto annuale
Il Diritto annuale è un tributo obbligatorio per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo). La scadenza del pagamento segue sempre il primo acconto delle imposte sui redditi. Tutte le comunicazioni (informative, avvisi bonari e cartelle esattoriali) sono inviate solo via PEC
Il Ministero dello Sviluppo Economico ogni anno definisce con decreto l'importo da pagare. Ogni Camera di Commercio può deliberare una ulteriore maggiorazione rispetto a tali importi, volta a cofinanziare particolari iniziative dedicate alle imprese.
Normativa:
Chi è tenuto a pagare
- Le società pagano in misura variabile proporzionalmente al fatturato dell'esercizio precedente
- Gli altri soggetti pagano in misura fissa
- I soggetti iscritti al Registro delle Imprese pagano per la sede legale e per ogni unità locale, rispettivamente alla Camera di Commercio di iscrizione
- Le sedi secondarie e le unità locali di imprese estere pagano lo stesso importo
- I soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) pagano il diritto solo per la sede e non per eventuali unità locali
- Le imprese che hanno trasferito la sede legale da una provincia ad un’altra, versano il diritto alla sola Camera di provenienza, presso cui erano iscritte alla data del 1° gennaio
- Le imprese che hanno trasformato la forma giuridica o cambiato la sezione di iscrizione al R.I. nel corso dell'anno, devono comunque versare il diritto dovuto in base all'iscrizione esistente al 1° gennaio
- Le imprese che sono state incorporate per fusione, in altre società, per l'ultimo anno di iscrizione al Registro Imprese, sono tenute comunque al pagamento del diritto annuale, sia per la sede che per le proprie unità locali già iscritte al 1° gennaio, anche se l'atto di fusione è precedente alla scadenza del diritto. Il versamendo dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice fiscale dell'impresa incorporata, anche se cancellata, in modo che questo possa essere correttamente attribuito sulla posizione. Le società incorporanti, quindi, non saranno tenute a versare alcun diritto annuale per le nuove unità locali derivanti dal conferimento, ma inizieranno a pagare per queste dall'anno successivio all'atto di fusione in base al fatturato realizzato (lo stesso vale per la scissione)
- Le imprese cancellate d'ufficio, per ordine del Giudice del Registro, anche se retroattivamente, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di emissione del decreto da parte del Giudice
- Le imprese inattive, in liquidazione, con partita IVA cessata o che hanno fatto un atto di cessione d'azienda devono pagare il diritto annuale fino all’anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Il diritto non è dovuto se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio con causa cessazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le Start-Up Innovative e gli Incubatori Certificati, non sono tenuti al versamento del diritto annuale, per i primi cinque anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento e dalla conferma dei requisiti (D.L. 179/2012 convertito con L. 221 del 2012)
Quando bisogna pagare
- Le imprese e unità locali iscritte in corso d'anno devono pagare il diritto entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione
- Le imprese già iscritte devono versare il diritto entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza, sarà possibile regolarizzare i mancati pagamenti tramite ravvedimento operoso.
Come si paga
- Per le nuove iscrizioni direttamente in cassa automatica in sede di iscrizione o, nei 30 giorni sucessivi, con modello F24
- Per le imprese già iscritte esclusivamente con modello F24 o tramite la piattaforma online PagoPA (ma non con bollettino postale o bonifico, quindi attenzione ai bollettini ingannevoli)
Quando non viene rilasciato il certificato di iscrizione
Dal 1º gennaio la Camera di Commercio non rilascia il certificato di iscrizione alle imprese che non hanno pagato il diritto dell'anno precedente.
Come previsto dalla Legge n. 449/1997, art. 24, comma 35, per le imprese che non hanno ancora versato il diritto annuale 2023, dal 1° gennaio 2024 non si potranno rilasciare certificazioni del Registro delle Imprese. Entro un anno dalla data di scadenza ordinaria del diritto mancante è comunque possibile mettersi in regola pagando con ravvedimento operoso.
In caso di doppio pagamento del diritto o di versamento effettuato in misura eccedente il dovuto, il modo più semplice e veloce di recupero, consiste nel compensare, tramite modello F24, l'importo a credito, inserendolo nell'apposita colonna dei crediti compensati.
Prima di poter eseguire tale compensazione è però necessario contattare l'ufficio per avere conferma dell'importo corretto utilizzabile.
La compensazione con modello F24 può essere effettuata entro il termine di prescrizione ordinaria dei crediti.
Altrimenti, ma solo entro i ventiquattro mesi dalla data del versamento, è possibile chiedere il rimborso delle somme eccedenti, compilando l'apposito modulo e allegando copia dei modelli F24 relativi e copia del documento di identità del richiedente.
Nel caso di società di persone è necessario specificare se il versamento oggetto del rimborso è da effettuarsi all'impresa o personalmente al socio amministratore. Dovranno essere indicate le coordinate bancarie per l'accredito diretto sul conto corrente e specificato un recapito telefonico al quale fare riferimento per comunicazioni da parte dell'Ufficio Diritto Annuale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento (Legge 488/1999, art. 17, comma 3), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
Come ottenere l'annullamento di un modello F24
E' possibile richiedere all'Ufficio Diritto Annuale l'autorizzazione all'annullamento del modello F24, pagato con una errata compensazione di crediti erariali, ma solo in presenza di un versamento doppio o eccedente l'importo del diritto dovuto per l'anno interessato.
L'autorizzazione può essere richiesta compilando, in ogni sua parte, l'apposito MODELLO, che deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa o dal curatore fallimentare (in caso di impresa in fallimento), allegando i seguenti documenti:
- copia del documento di identità, in corso di validità del firmatario del modello
- copia del/dei modello/i F24 da annullare.
Il modello deve poi essere trasmesso all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
L'ufficio Diritto Annuale, una volta ricevuta la PEC di richiesta, trasmetterà, all'indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza, la lettera di autorizzazione all’annullamento di F24, da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Perché sono necessarie CNS e PEC
Gli Avvisi Bonari e le Lettere Informative sul pagamento annuale del diritto, saranno inviate solo alle imprese con indirizzo PEC attivo e funzionante, iscritto in visura camerale.
L'impresa sprovvista di PEC o non funzionante, può comunque provvedere, con una semplice comunicazione online, gratuita e veloce, all’iscrizione/modifica della propria PEC, utilizzando “Pratica Semplice” nella piattaforma “RegistroImprese.it”.
E’ sufficiente essere provvisti della CNS (Carta Nazionale Servizi o Firma Digitale) e dell’apposito lettore, oppure dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).
Normativa - Casi Particolari
- Pagamento diritto annuale delle unità locali in caso di fusione (Nota MICA 295287 del 18/01/1994)
- Esercizio non coincidente con anno solare (Circ. MAP 553291 del 04/06/2003)
- Trasformazione di natura giuridica e primo esercizio maggiore di 12 mesi (Circ. MAP 555358 del 28/07/2003)
- Individuazione dei righi del modello IRAP 2008 - versamento del diritto 2008 (Nota MISE 146515 del 11/04/2008)
- Individuazione fatturato imprese in regime di contabilità semplificata e forfettario (Nota MISE 3317 del 29/04/2008)
- Individuazione fatturato Confidi (Nota MISE 5024 del 12/06/2008)
- Individuazione righi IRAP 2009 - modalità di calcolo e metodo di arrotondamento diritto 2009 (Nota MISE 19230 del 03/03/2009)
- Diritto Annuale Start-Up Innovative - Società di Capitali ( D.L. 18/10/2012, n. 179 modificato dal D.L. 24/01/2015, n. 3, art. 4 e Circ. MISE 51136 del 14/02/2017)
Normativa - Riferimenti normativi storici
- Art. 18 L. 580/1993 di riferimento fino al diritto 2007
- Art. 18 L. 580/1993 di riferimento dei diritti dal 2008 al 2010
- Art. 18 L. 580/1993 di riferimento dal diritto 2011
- Decreto 359/2001 - Regolamento del diritto annuale (accessibile)
- Decreto 359/2001 - Regolamento del diritto annuale (con note)
- Decreto n. 54/2005 - Regolamento sulle sanzioni amministrative del diritto annuale
- Chiarimenti sull'applicazione del D.M. 54/2005 (Circolare MAP 20 giugno 2005)
- Regolamento camerale sulle sanzioni di diritto annuale (Delibera di Consiglio n. 13 del 29 ottobre 2014)
Normativa - Decreti Annuali Importi Diritto
- Importi 2001 - D.M. 23 aprile 2001, Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001
- Importi 2002 - D.M. 17 maggio 2002, Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2002
- Importi 2003 - D.M. 23 maggio 2003, Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2003
- Importi 2004 - D.M. 5 marzo 2004, Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004
- importi 2005 - D.M. 23 marzo 2005, Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2005
- importi 2006 - D.M. 28 marzo 2006, Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006
- importi 2007 - D.M. 23 marzo 2007, Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007
- importi 2008 - D.M. 1° febbraio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008
- importi 2009 - D.M. 30 aprile 2009, Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009
- importi 2010 - D.M. 22 dicembre 2009, Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010
- importi 2011 - D.M. 21 aprile 2011, Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011
- importi 2012 - D.M. 21 aprile 2011, Nota MISE n. 255658 del 27/12/2011
- importi 2013 - D.M. 21 aprile 2011, Nota MISE n. 261118 del 21/12/2012
- importi 2014 - D.M. 21 aprile 2011, Nota MISE n. 201237 del 05/12/2013
- importi 2015 - D.L. 24/06/2014, n. 90, Nota MISE n. 227775 del 29/12/2014
- importi 2016 - D.L. 24/06/2014, n. 90, Nota MISE n. 279880 del 22/12/2015
- importi 2017 - D.L. 24/06/2014, n. 90, Nota MISE n. 359584 del 15/11/ 2016
- importi 2018 - Nota MISE n. 1683 del 16/01/2018
- importi 2019 - Nota MISE n. 432856 del 21/12/2018
- importi 2020 - Nota MISE n. 347962 del 11/12/2019
- importi 2021 - Nota MISE n. 286980 del 22/12/2020
- importi 2022 - Nota MISE n. 429691 del 22/12/2021
- importi 2023 - Nota MISE n. 339674 del 11/11/2022
- importi 2024 - Nota MISE n. 383421 del 20/12/2023
Normativa - Note e Circolari sui pagamenti: chiarimenti e proroghe annuali
- Nota importi 2001 (Circ. MAP n. 3513/C del 22/05/2001)
- Chiarimenti su pagamento diritto 2001 (Circ. MAP n. 3520/C del 24/07/2001)
- Proroga termini 2007 per studi di settore (DPCM del 14/06/2007)
- Proroga termini 2007 per studi di settore (Circ. MISE n. 6982 del 06/07/2007)
- Nota importi 2008 (Circ. 3617/C del 06/03/2008)
- Proroga termini 2009 per studi di settore (DPCM del 04/06/2009)
- Proroga termini 2009 per studi di settore (Nota MISE n. 55800 del 16/06/2009)
- Chiarimenti sul diritto 2009 esercenti distrib. carburanti (Nota MISE n. 63772 del 14/07/2009)
- Proroga termini 2010 per studi di settore (DPCM del 10/06/2010)
- Proroga termini 2011 per studi di settore e imp. indiv. (DPCM del 12/05/2011)
- Proroga termini 2011 per studi di settore e imp. indiv. (Nota MISE n.103161 del 30/05/2011)
- Proroga termini 2012 per studi di settore e imp. indiv. (DPCM del 06/06/2012)
- Proroga termini 2013 per studi di settore (DPCM del 13/06/2013)
- Proroga termini 2014 per studi di settore (DPCM del 13/06/ 2014)
- Proroga termini 2014 per studi di settore (Nota MISE 113398 del 19/06/2014)
- Proroga termini 2014 per studi di settore - Rettifica (Nota MISE 114302 del 20/06/2014)
- Abbattimento 35% 2015, 40% 2016, 50% dal 2017 (art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014)
- Proroga termini 2015 per studi di settore (DPCM del 09/06/2015)
- Proroga termini 2016 per studi di settore (DPCM del 15/06/2016)
- Proroga termini 2017 (D.P.C.M. del 20/07/2017, nota MISE n. 323058 del 31/07/2017)
- Proroga termini 2019 per soggetti ISA (art. 12 quinquies della Legge n. 58 del 28/06/2019 e Nota MISE 172631 del 02/07/2019)
- Proroga termini 2020 per soggetti ISA (DPCM del 27/06/2020 e Nota MISE 160731 del 09/07/2020 )
- Proroga termini 2021 per soggetti ISA (Nota MISE 227788 del 28/07/2021)
- Proroga termini 2023 per soggetti ISA (D.L. n. 51 del 10/05/23 e Legge n. 87 del 03/07/2023)
- Proroga termini 2024 per soggetti ISA (Nota MIMIT 33353 del 13/06/2024)
Contatti:
Diritto annuale
Diritto annuale
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono:
055.23.92.144 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Email:
diritto.annuale@fi.camcom.it
Orari di apertura:
su appuntamento lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00