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Regolamento per il servizio di deposito listini prezzi ed attività collegate

Art. 1
Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze è istituito il "Servizio di deposito listini" dei prezzi alla produzione e/o all'ingrosso di merci, materiali ed attrezzature varie praticati dalle aziende che operano nell'ambito della Provincia e risultano iscritte al Registro Imprese o al REA della Camera di Commercio di Firenze.
 
Art. 2
Il deposito dei listini è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicitari. La copia in originale rimarrà agli atti della Camera di Commercio. La Camera non si assume alcuna responsabilità sul contenuto degli stessi.
 
Art. 3
I listini dell'impresa, anche se distinti settorialmente, non potranno essere depositati distintamente per settore o divisione aziendale relativamente all'unità operativa ivi indicata. Devono essere redatti su carta intestata dell'impresa dalla quale deve risultare il numero di iscrizione al Registro Imprese o al REA della Camera di Commercio di Firenze.
Ogni pagina dovrà essere numerata in ordine progressivo, timbrata e firmata in originale da un legale rappresentante dell'impresa. Per una migliore chiarezza e trasparenza dei prezzi, i listini dovranno, di norma, contenere le condizioni generali di vendita.
I listini potranno essere depositati anche attraverso modalità informatiche o telematiche validate a norma di legge.
Il listino deve risultare in vigore all'atto del deposito e riportare le date di validità dello stesso. Qualora non sia prevista una data di scadenza, dovrà essere espressamente indicato che il listino rimarrà in vigore fino al successivo deposito.
 
Art. 4
La Camera rilascerà, su richiesta, copia degli atti depositati; metterà a disposizione gli stessi per l'eventuale consultazione del pubblico e si riserva di darne pubblicità, compatibilmente alle condizioni tecniche di gestione informatica dei dati, mediante l'utilizzo di appositi accessi su rete telematica.
 
Art. 5
La Camera di Commercio potrà rilasciare  un "visto di conformità" riferito ai prezzi esposti su fatture, preventivi e/o offerte di varia natura rispetto a quelli che risultano in precedenza depositati.
 
Art. 6
Il rilascio dei visti di cui al precedente articolo nonché il rilascio di copia degli atti depositati sono soggetti al pagamento dei diritti camerali.
 
Art. 7
La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente regolamento in qualsiasi momento; qualora norme o disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia, il presente regolamento dovrà intendersi implicitamente annullato e/o modificato.
 
 
 
 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 7 Febbraio, 2023 - 12:21

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