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Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1997, n. 218.
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/45/CE e 93/77/CE relative ai succhi di frutta e prodotti similari
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 5, che prevede l'attuazione in via amministrativa delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489 con il quale è stata data attuazione alle direttive CEE 75/725 e 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti similari;
Vista la direttiva 93/45/CE della Commissione del 17 giugno 1993 relativa alla produzione di nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele;
Vista la direttiva 93/77/CE del Consiglio del 21 settembre 1993 relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti similari;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle citate direttive;
Ritenuta altresì la necessità di precisare che l'uso di resine adsorbenti per la deamarizzazione rientra tra i procedimenti fisici usuali;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;
Vista la comunicazione fatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1. Trattamenti.
1. Per la preparazione dei succhi di frutta, tra i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489 , è compresa l'utilizzazione delle resine adsorbenti per la deamarizzazione dei succhi.
2. Nettari di frutta.
1. Per la preparazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, possono essere utilizzati, separatamente o insieme, senza aggiunta di zuccheri o di miele, i frutti elencati ai punti II e III dell'allegato del decreto medesimo nonché l'albicocca, quando il loro elevato tenore naturale di zuccheri lo giustifica.
3. Succhi di frutta concentrati.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489 , la quantità complessiva di zuccheri aggiunti, espressa rispetto al volume di succo "a base di ... concentrato", non deve superare i valori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto medesimo.
2. Fino al 14 giugno 1999, l'aggiunta di zuccheri nei succhi di arancia concentrati non destinati al consumatore è ammessa, a fine di correzione, in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo.
3. Nel caso di cui al comma 2 il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri al succo di arancia concentrato.
4. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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elenco sanzioni (D.M. 16-6-1997 n. 312) |
imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
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art. 9 - Omessa o irregolare etichettatura di succhi e nettari di frutta. |
€ 258 |
€ 1.549 |
€ 516 |
uff. registro |
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art.10 - Omesso o irregolare uso della lingua italiana nelle etichette |
€ 258 |
€ 1.549 |
€ 516 |
uff. registro |
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art.11 - Omessa o irregolare etichettatura di succhi o nettari di frutta distribuiti a mezzo di apparecchi automatici. |
€ 258 |
€ 1.549 |
€ 516 |
uff. registro |