D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 137
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41, S.O.
Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre
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Con D.M. 28 gennaio 1994, n. 226 (Gazz. Uff. 8 aprile 1994, n. 81) è stato approvato il regolamento recante norme sulle condizioni e sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/405/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Reppublica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili.
2. Definizione.
1. Ai sensi del presente decreto si intende per gru a torre un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore, e:
a) costituito, in condizioni di funzionamento, da una torre verticale munita di un braccio nella parte superiore;
b) dotato di mezzi di sollevamento e di discesa di carichi sospesi e di un dispositivo per la traslazione orizzontale di detti carichi, mediante variazione dello sbraccio dei carichi sollevati e/o mediante orientamento e/o con la traslazione dell'intero apparecchio;
c) concepito per essere smontato al termine del lavoro per il quale è stato installato.
3. Condizioni per la vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione delle gru a torre.
1. È consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e l'utilizzazione delle gru a torre, per quanto attiene i livelli di potenza acustica, purché queste siano in possesso della certificazione di
conformità del fabbricante di cui all'art. 5 nonché delle indicazioni e del simbolo di cui all'art. 6.
4. Certificazione CEE.
1. Gli organismi di cui all'art. 7 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di gru a torre i cui livelli rispettivamente di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente e di pressione acustica ponderata misurata al posto di comando non superino i livelli di potenza acustica e di pressione
acustica ponderata indicati nelle seguenti tabelle, in funzione della potenza netta installata:
Livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente, in dB(A)/lpW
Ammesso fino al 25 giugno 1992dal 26 giugno 1992Meccanismo di sollevamento102100Generatore di energiaPotenza elettricaLivello di potenza acustica autorizzatoP £ 2kVA1022kVA < P £ 8kVA1008kVA < P £ 240kVA100P > 240kVA100insieme comprendente il meccanismo di sollevamento ed ilgeneratore di energiai valori più elevati dei due precedenti
Livello di pressione acustica ponderata misurata al posto di comando fissato sulla struttura della gru ed espressa in dB/20 m pA:
Ammessa fino al 25 giugno 1992Dal 26 giugno 19928580
2. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I e I-bis.
3. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ed il livello di pressione acustica ponderata ammessi, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato II al presente decreto. Per ogni tipo di gru a torre conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE.
4. La validità dei certificati CEE è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta almeno nei dodici mesi che precedono tale scadenza.
5. Certificato di conformità.
1. Il fabbricante, per ogni gru a torre costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE, rilascia il certificato di conformità e vi precisa sotto la propria responsabilità, i dati identificativi del tipo, i livelli di potenza acustica e di pressione acustica ponderata nonché l'ubicazione delle targhette di cui al successivo art. 6.
2. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore e di livello di pressione acustica ponderata le gru a torre provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformità alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
6. Targhetta e controllo di conformità.
1. Secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto, su ogni gru a torre costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE, deve essere indicato in modo visibile e durevole il livello di potenza sonora espresso in dB (A)/1 pW ed il livello della pressione sonora espressa in dB
(A)/m 20 pA al posto di guida garantiti dal fabbricante e determinati alle condizioni di cui all'allegato I del presente decreto.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente sono garantite dal costruttore sotto la propria responsabilità.
3. Il controllo di conformità della fabbricazione al tipo munito di certificato CEE è eseguito, se possibile, per sondaggio.
7. Organismi autorizzati alla certificazione CEE.
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre.
2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma I restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi già abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza acustica delle gru a torre ed alla conseguente certificazione del tipo.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione vigila sull'attività degli organismi autorizzati e può procedere a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione è revocata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, dà comunicazione alla Commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonché delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione.
6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.
7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.
8. Le revoche dei certificati CEE di cui all'art. 4 da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e all'autorità di cui al comma 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli Stati membri e la Commissione CEE.
8. Rumore al posto di guida.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con apposito decreto, limitare il livello di rumore percepito al posto di guida delle gru a torre purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le macchine stesse a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto dal presente decreto.
9. Adeguamento alle disposizioni comunitarie.
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, saranno adottate le modificazioni al presente decreto ed ai suoi allegati per conformarlo alle norme comunitarie che verranno emanate in materia di livelli di potenza acustica, nonché di pressione acustica al posto di guida, ammissibili per le gru a torre.2. Gli allegati I, I-bis, II e III al presente decreto contengono, per quanto riguarda le gru a torre, il testo integrato degli allegati di cui alle direttive 79/113/CEE, 81/1051/CEE, 85/405/CEE e 84/534/CEE già aventi forza di legge ai sensi dell'art. 24 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché alla direttiva n. 87/405/CEE.
10. Vigilanza e sanzioni.
1. Ferme le competenze delle province e delle unità sanitarie locali in materia di inquinamento acustico, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche a mezzo dei propri uffici periferici nonché attraverso gli organismi di cui all'art. 4.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto, nonché quelle emanate ai sensi dell'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Metodo di misura del rumore prodotto dalle macchine funzionanti all'aperto
1. OGGETTO
Il presente metodo ha lo scopo di determinare il rumore prodotto da tutti i tipi di gru a torre o loro parti funzionanti all'aperto. Nel presente metodo, esse sono denominate sorgenti sonore.Il presente metodo stabilisce i vari criteri acustici che possono essere adottati per caratterizzare una sorgente sonora, nonché la maniera di determinarli.
I valori ottenuti costituiscono i dati di base per il controllo della conformità delle emissioni sonore delle gru a torre alle prescrizioni e per l'organizzazione del cantiere per quanto riguarda la protezione contro
i rumori nocivi. Salvo indicazione contrarie, tali valori si intendono tolleranze comprese.
2. SETTORE DI APPLICAZIONE
2.1. Tipo di rumore
Il presente metodo si applica a ogni tipo di rumore emesso dalle sorgenti sonore utilizzate normalmente all'aperto.
2.2. Dimensioni della sorgente sonora
Il presente metodo si applica alle sorgenti sonore di qualsiasi dimensione, salvo disposizioni contrarie contenute in direttive particolari.
3. DEFINIZIONI
3.1. Livello di pressione acustica LpA
Il livello di pressione acustica LpA si ottiene applicando la ponderazione A al livello di pressione acustica Lp
Il livello di pressione acustica Lp espresso in decibel, di un rumore è dato da:
dove:
- p è il valore efficace della pressione acustica, misurato in un determinato punto, espresso in Pascal
- po è la pressione acustica efficace di riferimento, pari a 20 m Pa.
Il valore LpA del livello di pressione acustica ponderato A, espresso in decibel, si ottiene utilizzando la ponderazione A nella sequenza di misura.
3.2. Superficie di misura
la superficie di misura con area S è una superficie teorica che racchiude la sorgente e sulla quale sono situati i punti di misura (vedi punto 6.4.).
3.3. Livello di pressione acustica di superficie LpAm
Il livello di pressione acustica di superficie LpAm è il livello, calcolato in base al metodo di cui al punto 8.4, del valore quadratico medio delle pressioni acustiche rilevate sulla superficie di misura.
3.4. Livello di potenza acustica LWA
Il livello di potenza acustica LWA si ottiene applicando la ponderazione A al livello di potenza acustica LW
Il livello di potenza acustica LW, espresso in decibel, di una sorgente sonora è dato da:
dove:
- W è la potenza acustica totale, espressa in Watt, emessa dalla sorgente sonora;
- Wo è la potenza acustica di riferimento, pari a 10- 12W.
Il valore LWA del livello di potenza acustica ponderato A, espresso in decibel, si ottiene utilizzando la ponderazione A nella sequenza di misura.
3.5. Valore limite del livello di potenza acustica LWA1
Il valore limite del livello di potenza acustica, espresso in decibel ponderati A è il valore fissato dalle direttive particolari; esso è indicato con LWAl
3.6. Indice di direttività DI
L'indice di direttività DI, espresso in decibel, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente metodo è dato dalla formula:
DI = LpAmax - LpAm + 3
dove:
- LpAmaxè il più elevato dei livelli di pressione acustica, registrato in uno dei punti di misura di cui al punto 6.4.2., calcolati secondo il metodo di cui al punto 8.1.1. e rettificati secondo i principi generali di cui al punti 8.8.1, 8.8.3 e 8.8.4.- LpAmè determinato secondo il metodo di cui al punto 8.4. - 3è un termine aggiuntivo convenzionale.
Per determinare i valori di LpAmax e di LpAm si considerano soltanto i punti di misura prescritti.
3.7. Rumore estraneo
Per rumore estraneo si intende il rumore risultante da un rumore di fondo e da un rumore parassita.
3.7.1. Rumore di fondo
Per rumore di fondo si intende qualsiasi rumore presente nei punti di misura che non è generato dalla sorgente sonora.
3.7.2. Rumore parassita
Per rumore parassita si intende qualsiasi rumore presente nei punti di misura, generato sì dalla sorgente sonora, ma non direttamente irradiato da questa.
4. CRITERI DA TENER PRESENTI PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI
a) Quando la gru a torre è alimentata da una fonte di energia indipendente, il criterio acustico ambientale delle gru a torre è espresso dal livello di potenza acustica del meccanismo di sollevamento.
b) Quando il generatore di energia costituisce parte integrante della gru, il criterio acustico ambientale delle gru a torre è espresso
- o dai livelli di potenza acustica del generatore di energia e del meccanismo di sollevamento, quando questi due dispositivi non sono raggruppati,
- o dal livello di potenza acustica del dispositivo generatore di energia e del meccanismo di sollevamento raggruppati.
4.1. Criteri acustici ambientali
Il criterio acustico ambientale delle sorgenti sonore è espresso:
- o mediante il livello di potenza acustica della sorgente sonora LWA,
- o mediante il livello di potenza acustica della sorgente sonora LWA
completato dall'indice di direttività DI. Tuttavia, quando il livello di potenza acustica calcolato LWA è inferiore al valore limite del livello di potenza acustica LWA1 di una quantità precisata nella direttiva
particolare, l'indice di direttività DI è fornito soltanto a titolo informativo.
5. STRUMENTAZIONE
5.1. Caratteristiche generali
La strumentazione deve consentire di misurare il livello ponderato A della pressione acustica quadratica media. Il livello della media quadratica temporale per un punto di misura si ottiene o per lettura diretta sullo strumento oppure mediante il calcolo di cui al punto 11.
5.2. Strumenti di misura
Per soddisfare la condizione precedente si può utilizzare:
a) un fonometro che risponda almeno ai requisiti della pubblicazione IEC 651, 1979, 1a edizione, per il tipo di strumenti della classe 1. Lo strumento verrà utilizzato in posizione di risposta "S";
b) un integratore che effettui un'integrazione analogica o digitale del segnale elevato al quadrato in un determinato intervallo di tempo.
5.3. Microfono e relativo cavo
Va utilizzato un microfono, con relativo cavo, conforme alla pubblicazione IEC 651, 1979, 1ª edizione, tarato per le misurazioni in campo libero.
5.4. Rete di ponderazione
Va utilizzata una rete di ponderazione A conforme alle specificazioni della pubblicazione IEC 651, 1979, 1ª edizione.
5.5. Controllo dell'apparecchiatura di misura
5.5.1. Prima delle prove si deve controllare la qualità acustica di tutta l'apparecchiatura (strumenti di misura, microfono e cavo compresi) mediante una sorgente sonora di riferimento la cui precisione sia almeno 0.5 decibel (per esempio un calibratore); tutta l'apparecchiatura deve essere nuovamente controllata subito dopo ogni serie di misurazioni.
5.5.2. Questi controlli in loco debbono essere completati da tarature su gamma più completa in un laboratorio specificamente attrezzato a tale scopo, da effettuarsi almeno ogni anno.
6. CONDIZIONI DI MISURA
6.1. Oggetto della misurazione
La sorgente sonora da provare deve essere definita esattamente con le sue attrezzature ausiliarie, il generatore, ecc., che ne costituiscono parte integrante.
Nota:
Qualora per le misurazioni si utilizzino strumenti diversi dal fonometro di precisione o combinazioni di strumenti, come gli integratori, tutte le loro caratteristiche dovranno essere conformi ai requisiti specificati nella pubblicazione IEC 651, 1979, 1ª edizione.
Nel caso di sorgenti sonore dotate di dispositivi intercambiabili, quali le varie attrezzature utilizzate per un lavoro specifico, le misure vanno effettuate almeno sulla macchina munita dell'attrezzatura principale. Il risultato della misurazione è valido soltanto per la combinazione utilizzata.
Se del caso norme particolari preciseranno anche come tener conto, all'atto della misurazione, dell'eventuale presenza di attrezzature che non sono dei veri e propri elementi costitutivi della macchina (utensili isolati, ecc.), ma che sono indispensabili al funzionamento della macchina stessa.
6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni
Quando il meccanismo di sollevamento si trova sul braccio contrappeso, le misure acustiche si possono effettuare con il meccanismo installato sul braccio contrappeso montato oppure fissato al suolo.
Quando la fonte di energia è indipendente dalla gru (gruppo elettrogeno di potenza, rete di distribuzione, gruppo idraulico o pneumatico), si effettua soltanto la misurazione del rumore del meccanismo.
Quando il generatore di energia è installato sulla gru, quest'ultimo nonché il meccanismo di sollevamento vengono misurati separatamente, salvo siano raggruppati.
Quando questi due dispositivi sono raggruppati, le misure riguardano tutto il complesso.
Per le misurazioni acustiche, il meccanismo di sollevamento e il generatore d'energia devono essere installati e utilizzati secondo le indicazioni del costruttore. Il generatore integrato alla gru deve funzionare al regime nominale indicato dal fabbricante. Il meccanismo di sollevamento deve
funzionare come specificato ai punti 6.2.1. e 6.2.2. sia in salita sia in discesa.
6.2.1. Prove della sorgente sonora a vuoto
Il meccanismo di sollevamento deve funzionare a vuoto alla velocità di rotazione del tamburo corrispondente alla massima velocità di spostamento del gancio. Tale velocità è indicata dal costruttore.
6.2.2. Prove effettuate sotto carica
Il meccanismo di sollevamento deve funzionare con una tensione delle funi al tamburo corrispondente alla portata massima (per lo sbraccio minimo) e alla massima velocità di spostamento del gancio.I valori di portata e di velocità sono forniti dal costruttore. Il valore della velocità deve essere
controllato durante la prova.
Nota:
Per l'espressione dei risultati si adotta il maggiore dei due livelli (salita o discesa) di potenza acustica.
6.3. Luogo delle misurazioni
La sorgente sonora va collocata in condizioni di campo libero e, salvo prescrizione contraria, su un piano riflettente secondo le modalità del suo funzionamento reale e in un punto in cui il rumore estraneo sia abbastanza debole (vedi punto 8.6.).
Qualora la prova prevista in una norma particolare richieda l'uso di una superficie non riflettente le sue caratteristiche vi saranno precisate.
Attorno al luogo delle misurazioni non sono ammessi ostacoli riflettenti che possano influire sui risultati della misurazione.
Se si utilizza una sorgente sonora di riferimento, questa dovrà possedere i requisiti minimi specifici nella norma ISO 3741, allegato B, edizione del 15 luglio 1975.
6.3.1. Misurazioni relative al meccanismo di sollevamento
Allorché si effettuano misurazioni acustiche, il meccanismo di sollevamento deve essere montato in una delle configurazioni sotto indicate. La configurazione scelta deve essere descritta nel verbale di prova.
a) Meccanismo di sollevamento situato ai piedi della torre
La gru montata deve essere collocata su una superficie piana riflettente un cemento o in asfalto non poroso.
b) Meccanismo di sollevamento situato sul braccio contrappeso
La distanza dal suolo del meccanismo di sollevamento deve essere di almeno 12 m.
c) Meccanismo di sollevamento fissato al suolo
Il suolo su cui si è fissato il meccanismo deve essere costituito da una superficie piana riflettente di cemento o di asfalto non poroso.
6.3.2. Misurazione relativa al generatore di energia
Quando il generatore di energia è montato sulla gru associato o meno al meccanismo di sollevamento, la gru viene posta su una superficie piana riflettente in cemento o in asfalto non poroso.
6.4. Superficie di misurazione, distanza di misurazione, posizioni e numero dei punti di misurazione
6.4.1. Superficie e distanza di misurazione
a) Misurazioni effettuate a livello del suolo
La superficie di misurazione da utilizzare per la prova a livello del suolo è un emisfero (figura 1 e figura 2). Il centro dell'emisfero è la proiezione verticale sulla superficie piana riflettente del centro geometrico del telaio del meccanismo di sollevamento, del generatore di energia o del dispositivo
raggruppato.
Il raggio è pari a:
- 4 m, quando la maggior dimensione del meccanismo di sollevamento, del generatore di energia o dell'insieme raggruppato è inferiore o pari a 1,50 m;
- 10 m, quando la maggior dimensione del meccanismo di sollevamento del generatore di energia o dell'insieme raggruppato è superiore a 1,50 m.
b) Misurazioni effettuate a livello del braccio della gru
Quando il meccanismo di sollevamento si trova a livello del braccio contrappeso della gru, la superficie di misurazione sarà una sfera di 4 m di raggio, il cui centro corrisponde al centro geometrico del meccanismo (figura 3).
6.4.2.Ubicazione e numero dei punti di misurazione
a) Misurazioni a livello del suolo
Per le misurazioni acustiche a livello del suolo, i punti di misura sono 6, e precisamente i punti 2-4-6-8-10-12, disposti conformemente al punto 6.4.2.2. dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.
Per le misurazioni del meccanismo di sollevamento o di questo ultimo associato col generatore di energia, l'asse x del sistema di coordinate dei punti di misura è parallelo all'asse del tamburo del meccanismo di sollevamento.
b) Misurazioni a livello del braccio della gru
Quando il meccanismo di sollevamento è situato nel braccio contrappeso della gru, i punti di misurazione vengono disposti come segue e come indicato alla figura 3.
Quattro punti di misura su un piano orizzontale che passa per il centro geometrico del meccanismo (H = h/2)
ove
L= e·d=2,80 m 1/2r=raggio della superficie di misurazione = 4 mL=semidistanza fra due punti di misura consecutivi,l=lunghezza del meccanismo (seguendo l'asse del braccio della gru),b=larghezza del meccanismo,h=altezza del meccanismo,d=distanza tra il sostegno dei microfoni ed il meccanismo nel senso del braccio della gru.
Gli altri due punti di misura sono situati ai punti di intersezione tra la sfera e la verticale che passa per il centro geometrico del meccanismo.
6.4.2.1. Caratteristiche generali
Se la sorgente sonora, per la sua forma geometrica o modalità di funzionamento (per esempio, lo spostamento), presenta un orientamento prevalente, i punti di misura saranno distribuiti secondo un sistema di coordinate fissato di conseguenza. L'origine del sistema di coordinate deve possibilmente coincidere con la proiezione verticale del centro geometrico della sorgente sonora.
6.4.2.2. Ubicazione dei punti di misura nel caso di un emisfero di raggio r
Nel caso di un emisfero, i punti di misura sono in linea di massima dodici e hanno in tal caso le seguenti coordinate (vedi figura 2):
x = (x/r) r
y = (y/r) r
z = (z/r) r
Per x/r, y/r, zlr e z verranno assunti i valori che figurano nella seguente tabella l:
TABELLA 1
x/ry/rz/rz110-1,520,70,7-z301-1,5 m4-0,70,7-1,55-10-1,560,70,7-1,570-1-1,5m80,7-0,7-1,590,650,270,71-100,270,650,71-110,65-0,270,71-120,270,650,71-
Nota:
La misurazione può essere facilitata utilizzando, per fissare i microfoni, un dispositivo che consenta di verificare da terra, la posizione e la calibratura dei microfoni. Ai fini della misurazione, tale dispositivo, insieme con i microfoni, è montato sul meccanismo di sollevamento.
6.4.2.3. Ubicazione dei punti di misura su un parallelepipedo
Se la superficie di misura è su un parallelepipedo, i punti di misura sono, per esempio, quelli rappresentati nella figura 3. Il numero e la disposizione dei punti di misura dipendono dalle dimensioni della sorgente. Occorre tuttavia prevedere almeno un punto di misura al centro di ciascuna della facce (in linea di massima 4 laterali ed 1 superiore) e sui quattro angoli della faccia superiore di un parallelepipedo.
Inoltre bisogna tener presente la nota b) del punto 6.4.1.
7. ESECUZIONE DELLE MISURE
7.1. Misura della qualità acustica del luogo delle misurazioni
Occorre verificare le condizioni ambientali del luogo delle misurazioni prima di procedere alle misurazioni stesse. I fattori di influenza da controllare sono i seguenti:
a) rumori estranei,
b) influsso del vento,
c) condizioni operative, per esempio: vibrazioni, temperatura, umidità, pressione barometrica,
d) qualità acustica dell'area di misura,
e) riflessioni acustiche sugli ostacoli esistenti sul luogo delle misurazioni tali da modificare i risultati delle misure acustiche.
7.1.1. Per le correzioni, si prende in considerazione soltanto il rumore di fondo
Nota:
All'atto della misurazione per determinare il livello di potenza acustica del meccanismo di sollevamento si devono prendere le opportune disposizioni affinché il rumore parassita causato direttamente o indirettamente dal generatore di energia non influisca sulle misurazioni del rumore del meccanismo di sollevamento.
7.1.2. Velocità e direzione del vento
La velocità e la direzione del vento vanno determinate in un punto situato al di sopra dell'area di misura. Occorre tener conto delle disposizioni previste al punto 8.6.4.
7.1.3. Misura della temperatura, dell'umidità, della pressione barometrica e di altri fattori di perturbazione
Verranno misurati soltanto i fattori di perturbazione tali da modificare le misure acustiche (vedi punto 8.6.3.).
7.1.4. Misura della qualità acustica dell'area di prova
La qualità acustica dell'area di prova può essere definita tramite la costante C di cui al punto 8.6.2.
La procedura da utilizzare per determinare il valore della costante C definita al punto 8.6.2. verrà indicata in altra sede. Questa costante permette anche di determinare se un suolo parzialmente riflettente può essere validamente utilizzato come area di misura.
7.1.5. Presenza di ostacoli
Per accertarsi che le disposizioni del punto 6.3., terzo comma, dell'allegato I della direttiva 79/213/CEE sono rispettate, è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell'emisfero di misura il cui centro comincia con quello dell'emisfero.
7.2. Misure del livello di pressione acustica LpA
La misura dei livelli di pressione acustica del meccanismo di sollevamento e/o del generatore di energia si effettua conformemente alle prescrizioni indicate al punto 7.2., primo comma, della direttiva 79/113/CEE di seguito riportata:
per misurare il livello di pressione acustica LpA si utilizza uno degli apparecchi di cui al punto 5.2. Il valore del livello di pressione acustica LpA, in un determinato punto di misura, corrisponde al valore quadratico medio temporale delle pressioni acustiche. Se si utilizza un fonometro, si procederà, in questo punto, ad una serie di letture di cui si farà la media temporale secondo le indicazioni del punto 11.
Per misurare i livelli di pressione acustica del meccanismo di sollevamento, la durata di misurazione è pari a (tr + tf) secondi dove:
tr è il tempo, in secondi, che precede il comando di frenatura, con il meccanismo di sollevamento funzionante alle velocità di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2. Per le prove, tr x 3 secondi;
tf è il tempo, in secondi, che trascorre tra l'istante del comando di frenatura e l'arrivo completo del gancio.
Se si utilizza un integratore, il tempo di integrazione deve essere pari a (tr + tf) secondi.
7.3. Individuazione della natura del rumore generato dalla sorgente sonora
Per motivi di protezione dell'ambiente, è opportuno conoscere la natura del rumore emesso dalla sorgente sonora per valutarne il disturbo. Risulta quindi necessario determinare un metodo per caratterizzare un rumore ad impulsi e un rumore a componenti discrete.
7.3.1. Individuazione di un rumore con componenti ad impulsi
Il confronto tra le indicazioni di un fonometro a risposta "lenta" e quelle di un fonometro di precisione per impulsi permette di determinare se il rumore contiene o no componenti ad impulsi (pubblicazione IEC 651, 1979, 1a edizione). Come indicazione del carattere del rumore con componenti ad impulsi, si prenderà, seguendo il presente metodo, la differenza fra i valori quadratici medi nel tempo dei livelli di pressione acustica, misurati con il fonometro prima in posizione "lenta" e quindi in posizione "impulsi". Il livello di pressione acustica misurato in posizione "impulsi" è chiamato "livello di pressione acustica con componenti ad impulsi".
Queste determinazioni sono effettuate in uno dei punti di misura prescritti.
Un rumore è considerato con componenti ad impulsi se la differenza tra i due suddetti livelli è superiore o uguale a 4 decibel.
7.3.2. Individuazione di un rumore a componenti discrete
(Per tenere conto dell'evoluzione della tecnica il presente paragrafo 7.3.2., è in corso di revisione e il testo definitivo sarà introdotto tramite la procedura del comitato di adeguamento al progresso tecnico).
8. UTILIZZAZIONE
8.1. Calcolo dei valori medi
8. 1.1. Livello medio in un punto di misurazione
Il livello medio di un punto di misurazione i risulta da:
tf-definito al punto 7.2.tr-definito al punto 7.2.L1i=livello di pressione acustica nel punto di misurazione i durante il tempo tr come indicato al
punto 7.2.L2i=livello di pressione acustica nel punto di misurazione i durante il tempo di frenatura tf come indicato al punto 7.2.
8.2. Non è preso in considerazione
8.3. Calcolo dell'area S della superficie di misura
8.4. Calcolo del livello di pressione acustica di superficie LpAm
Il livello di pressione acustica di superficie è quello calcolato secondo il metodo di cui al punto 8.1.2. e successivamente corretto conformemente ai punti 8.6.1., 8.6.3. e 8.6.4.
8.5. Calcolo del livello di potenza acustica LWA
Il livello della potenza acustica LWA della sorgente sonora è calcolato con la seguente relazione:
dove:
LWA=livello di potenza acustica della sorgente sonora sottoposta a prova, espresso in dB
(vedi punto 3.4.)LpAm=livello di pressione acustica di superficie, espresso in dB, come definito al punto 3.3.S=area della superficie di misura in m2, calcolata secondo il metodo di cui al punto 8.3.SO=area di riferimento di 1 m2K2=termine di correzione relativo all'area di misura espresso in dB; in generale corrisponde a zero, a meno che, in considerazione delle disposizioni del punto 8.6.2. in concomitanza con quelle delle direttive particolari, esso non debba essere uguale a C.
Nota (vedi punto 6.4.1)
8.6. Correzioni da apportare alle misure
8.6.1. Rumori estranei
Il livello medio di pressione acustica rilevato sulla superficie di misura, calcolato secondo il metodo di cui al punto 8.1. va eventualmente corretto per tener conto dei rumori estranei determinati secondo il metodo di cui al punto 8.2. Il termine di correzione K2 = 0 decibel, che deve essere sottratto al livello medio di pressione acustica sulla superficie di misura, è indicato nella tabella II.
TABELLA II
Differenza (in Db) tra il livello di pressioneacustica misurato con una sorgente sonoraTermine di correzione K2 in dBfunzionante e il livello di pressione acustica dovuto al solo rumore estraneoinferiore a 6Non vi è misura valida61,071,081,090,5100,5superiore a 10Non vi è correzione
8.6.2. Tenuto conto del punto 6.3. dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE, la costante C non va presa in considerazione e K2 = 0
8.6.3. Perturbazioni: temperatura, umidità, altitudine del luogo ed altre perturbazioni
Apparecchiatura di misura
Per tener conto dei possibili effetti di tutte le perturbazioni segnalate dal materiale di misura bisogna riferirsi alle indicazioni date dal costruttore di tale materiale e in particolare: temperatura, pressione barometrica, umidità.
Sorgente sonora
Le norme particolari indicheranno eventualmente le perturbazioni che possono influire sulle misure e come esse debbono essere prese in considerazione.
8.6.4. Influsso del vento
È ammessa una velocità massima del vento di 8m/sec.
A velocità superiore a quella indicata dal costruttore del microfono, si deve utilizzare uno schermo paravento. Le eventuali correzioni di calcoli di cui al punto 8.4. sono date dal costruttore degli schemi paravento.
9. DATI DA REGISTRARE
In linea di massima si debbono raccogliere e affidare ad una relazione le seguenti informazioni per tutte le misure effettuate conformemente alle specificazioni del presente metodo di misura.
9.1. Sorgente sonora di prova
a) descrizione della sorgente sonora in prova (incluse le dimensioni);
b) condizioni operative della sorgente sonora durante le prove;
c) condizioni di montaggio sull'area di misura;
d) ubicazione della sorgente sonora nel luogo della misurazione;
e) se l'oggetto in prova ha varie sorgenti sonore, descrizioni delle sorgenti funzionanti durante le misurazioni.
9.2. Ambiente acustico
a) descrizione del luogo delle misurazioni e delle caratteristiche fisiche dell'area di misura; schizzo con l'ubicazione della sorgente sonora e degli eventuali oggetti riflettenti presenti sul luogo delle misurazioni;
b) condizioni meteorologiche: tempo (sole, nuvole, pioggia, nebbia), temperatura dell'aria, pressione barometrica, velocità e direzione del vento, umidità:
c) termine di correzione della qualità acustica dell'area di misura.
9.3. Strumentazione
a) attrezzatura usata per le misurazioni, compreso denominazione degli apparecchi, tipo, numero di matricola e nomi dei costruttori;
b) metodo usato per tarare l'apparecchiatura di misura come previsto al punto 5.5.1. nome del laboratorio che ha effettuato la taratura richiesta al punto 5.5.2. e data dell'ultima taratura.
9.4. Dati acustici
a) Forma e dimensioni della superficie di misura, ubicazione dei microfoni.
Il numero dei punti di misura e la direzione del vento debbono essere registrati nello schizzo di cui al punto 9.2., lettera a);
b) area S della superficie di misura in m2 (vedi punto 9.3.) e valore di (vedi punto 9.5.);
c) livelli della pressione acustica rilevati ai punti di misura (vedi punto 8.1.1.);
d) valore medio del livello di pressione acustica sulla superficie di misura (vedi punto 8.1.2.);
e) eventuali correzioni in decibel (vedi punti 8.6.1., 8.6.3. e 8.6.4.);
f) livello della pressione acustica di superficie LpAm (vedi punto 8.4.);
g) eventuale costante ambientale C (vedi punto 8.6.2.);
h) livello della potenza acustica (vedi punto 8.5.);
i) indice di direttività e numero del punto di misura ove è stato rilevato LpAmax (vedi punto 3.6.);
j) natura del rumore (vedi punto 7.3.);
k) livelli di pressione acustica all'eventuale posto di lavoro (vedi punto 6.5.);
l) data e ora in cui sono state effettuate le misurazioni.
10. DATI DA ANNOTARE NELLA RELAZIONE PREVISTA AL PUNTO 9
Nella relazione saranno annotati soltanto i dati registrati conformemente a quanto prescritto al punto 9 che sono necessari per le misurazioni. La relazione preciserà che i livelli di potenza acustica sono stati calcolati in stretta conformità di quanto prescritto nel presente metodo di misura. Si dichiarerà inoltre che tali livelli di potenza acustica sono espressi in decibel, ponderati A, con riferimento 1 pW.
11. METODO PER CALCOLARE IL LIVELLO MEDIO CORRISPONDENTE AL VALORE QUADRATICO MEDIO DEI DIVERSI LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA
Per calcolare il livello medio corrispondente al valore quadratico medio dei diversi livelli di pressione acustica ottenuti o con una serie di misure eseguite in un unico punto (media temporale) o con una serie di misure effettuate in diversi punti situati sulla superficie di misura (media spaziale) si applica la seguente formula:
dove:
LpAi=livello di pressione acustica della iesima misuraLpAo=livello di pressione ausiliaria per semplificare il calcolo (per esempio il valore più piccolo della LpAi)gi=quantità ausiliaria della iesima misura: gi = 100,1 (LpAi - LpAo)gm=valore medio delle gi:
Verrà denominata D L la quantità:
DL = LpAi - LpAo
La tabella III dà i valori di g per i vari valori di DL.
TABELLA III
Valori di g in funzione di D
La tabella può essere ampliata nei due sensi
DLgDLgDLgDLgDLgdBdBdBdBdB- 20,00,010- 10,00,1000,0110,010,020,0100,0- 19,50,011- 9,50,1120,51,1210,511,220,5112,2- 19,00,013- 9,00,1261,01,2611,012,621,0125,9- 18,50,014- 8,50,1411,51,4111,514,121,5141,3- 18,00,016- 0,80,1582,01,5812,015,822,0158,5- 17,50,018- 7,50,1782,51,7812,517,822,5177,8- 17,00,020- 7,00,23,02,0013,020,023,0199,5- 16,50,022- 6,50,2243,52,2413,522,423,5223,9- 16,00,025- 6,00,2514,02,5114,025,124,0251,2- 15,50,028- 5,50,2824,52,8214,528,224,5281,8- 15,00,032- 5,00,3165,03,1615,031,625,0316,2- 14,50,035- 4,50,3555,53,5515,535,525,5354,8DLgDLgDLgDLgDLgdBdBdBdBdB- 14,00,040- 4,00,3986,03,9816,039,826,0398,1- 13,50,045- 3,50,4476,54,4716,544,726,5446,7- 13,00,050- 3,00,5017,05,0115,050,127,0501,2- 12,50,056- 2,50,5627,55,6215,556,227,5562,3- 12,00,063- 2,00,6318,06,3118,063,128,0631,0- 11,50,071- 1,50,7088,57,0818,570,828,5707,9- 11,00,078- 1,00,7949,07,9419,079,429,0794,3- 10,50,089- 0,50,8919,58,9119,589,129,5891,3- 10,00,100- 0,0110,01020,010030,01000,0
ALLEGATO I-bis
Metodo di misura del rumore prodotto per via aerea nel (nei) posto (posti) di guida dalle gru a torre
funzionanti all'aperto
1. OGGETTO
Il presente metodo è destinato a determinare il rumore prodotto nel(nei) posto(posti) di guida da tutti i tipi di gru a torre funzionanti all'aperto.
Esso non si applica per le misure destinate a determinare direttamente il livello di esposizione di un operatore nel suo posto di lavoro.
I valori ottenuti seguendo questo metodo costituiscono i dati che consentono di determinare il livello di pressione acustica nel(nei) posto(posti) di guida delle gru a torre. Salvo indicazioni contrarie, questi
valori si intendono comprensivi di tolleranza.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1. Tipo di rumore
Il metodo di applicazione ad ogni tipo di rumore emesso nel (nei) posto (posti) di guida di gru a torre.
2.2. Tipo di gru a torre
Il metodo si applica a tutte le gru a torre per le quali siano stabiliti uno o più posti di guida.
3. DEFINIZIONI
3.1. Livello di pressione acustica L
pA
Vedi punto 3.1. dell'allegato I.
3.2. Livello equivalente continuo di pressione acustica LAeq (t1, t2)
Il livello equivalente continuo di pressione acustica LAeq (tl, t2) si ottiene applicando la ponderazione A definita nella pubblicazione IEC 651, 1979, 1ª edizione al livello equivalente continuo di pressione acustica Leq (t1, t2) definito in appresso. Tale ponderazione si ottiene utilizzando, tra l'altro, il filtro di ponderazione A nella sequenza di misura.
Il livello equivalente continuo di pressione acustica per una durata limitata tra gli istanti tl e t2, Leq (t1, t2), espresso in dB, di un rumore in un punto è dato dalla formula:
dove:
- p(t) è il valore efficace istantaneo della pressione acustica, misurato nel punto, espresso in Pa;
- Po è la pressione acustica di riferimento, pari a 20 mPa;
- Lp(t) è il livello di pressione acustica istantaneo, misurato nel punto, espresso in dB;
- tl e t2 sono gli istanti che delimitano rispettivamente l'inizio e la fine della durata di riferimento per la
determinazione del Leq;
- t2-tl è la durata della misurazione.
4. CRITERIO DA ADOTTARE PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Il criterio acustico nel(nei) posto(posti) di guida delle gru a torre è espresso dal livello equivalente continuo della pressione acustica ponderata A, LAeq (tl, t2).
5. APPARECCHIATURA DI MISURAZIONE
È opportuno applicare le specificazioni di cui al punto 5 dell'allegato 1, con la condizione complementare, per quanto riguarda il punto 5.3. che il diametro esterno del microfono non superi i 13 mm.
6. OPERATORE
Un operatore deve essere al posto di guida.
6.1. Precisazioni in materia di tenuta di lavoro
Se è presente durante le misurazioni, l'operatore deve indossare la normale tenuta di lavoro e avere con sé tutti gli equipaggiamenti normalmente previsti per il posto di lavoro di cui trattasi (ad esempio il
casco).
6.2. Specificazioni in merito all'altezza degli operatori
6.2.1. Operatore in piedi
Qualora il posto di guida sia provvisto di un sedile, le misurazioni vengono effettuate con l'operatore in piedi.
6.2.2. Operatore seduto
Qualora il posto di guida sia provvisto di un sedile le misurazioni vengono effettuate con l'operatore seduto.
Avvertenze:
Nel rapporto di prova occorre indicare se l'operatore è in piedi o seduto.
7. POSIZIONI DEL MICROFONO
7.1. Disposizioni generali
La posizione del microfono è quella specificata al punto 7.3.
7.2. Posizione del microfono in assenza dell'operatore
7.2.1. Nel posto di guida in cui l'operatore è normalmente in piedi il microfono è collocato nel posto
normalmente occupato dall'operatore, all'altezza di 1.60 m ± 0.025 m dal piano su cui poggiano i suoi piedi.
7.2.2. Nel posto di guida in cui l'operatore è normalmente seduto il microfono è posto nel punto A, come indicato nella figura 2.
7.3. Posizione del microfono in presenza dell'operatore
Il microfono è collocato a 200 ± 20 mm dal piano mediano della testa e nell'allineamento degli occhi e sul lato della testa in cui il LAeq (tl, t2) è più elevato.
Nota:
Per agevolare il collocamento del microfono può essere opportuno collocarlo su un telaio, o fissarlo sul casco, o montarlo su un'intelaiatura fissata sulle spalle dell'operatore.
Per le misurazioni con l'operatore seduto, il sedile deve essere regolato in maniera da consentirgli di raggiungere agevolmente i pedali e le leve di controllo.
8. CONDIZIONI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
8.1. Luogo di misurazione
La gru a torre viene installata per quanto possibile in condizioni identiche a quelle indicate al punto 6.3. dell'allegato 1.
8.2. Rumori di fondo
Per ogni punto di misurazione il livello del rumore di fondo deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) a quello del rumore prodotto dalla gru a torre.
9. DISPOSIZIONI GENERALI
Le condizioni d'installazione di funzionamento della gru a torre sono quelle definite al punto 6.2. dell'allegato 1. Per le gru a torre col meccanismo di sollevamento situato sul braccio contrappeso, le misurazioni vanno effettuate col meccanismo installato in tal modo.
9.2. Funzionamento della gru a torre munita di dispositivi regolabili (ad esempio finestre apribili)
9.2.2. Per una gru a torre con cabina di guida in linea di massima si applicano le seguenti prescrizioni generali:
a) se la cabina è dotata di un dispositivo di climatizzazione e/o di aerazione, le prove sono effettuate con porte e finestre chiuse e con i dispositivi di climatizzazione e/o di aerazione funzionanti al loro
regime massimo;
b) se la cabina è creata per poter funzionare con finestre e porte aperte ed è priva di sistema di climatizzazione e/o di aerazione le prove sono effettuate con porte e finestre chiuse con porte e finestre aperte ed è adottato il valore più alto.
10. ESECUZIONE DELLE MISURAZIONI E CALCOLO DEI RISULTATI
10.1. Durata della misurazione T (= t2-t1)
La durata di misurazione T per ogni punto di misurazione deve essere precisata nelle direttive particolari. Essa sarà in linea di massima di almeno 15 secondi; nel caso di un ciclo di lavoro, uguale alla durata di un numero intero di cicli.
10.2. Determinazione del livello equivalente continuo della pressione acustica ponderata A, LAeq (t1, t2)Il livello LAeq (ti, t2) è ottenuto o direttamente mediante integrazione di P2(t) o mediante campionamento del livello di pressione LpA
10.2.1. Mediante integrazione di p(t)2
LAeq (tl, t2) può essere ottenuto direttamente mediante integrazione del quadrato della pressione acustica ponderata A, per una durata uguale a t2-tl conformemente alla formula indicata al punto 3.2.
Questa integrazione può effettuarsi con mezzi numerici o analogici, ad esempio con un fonometro integratore.
10.2.2. Facendo ricorso ai livelli di pressione acustica ponderata A.LpA
Questo punto non viene preso in considerazione.
10.3. Misurazione delle grandezze d'influenza
Le specificazioni sono date al punto 7.1.3. dell'allegato 1.
10.4. Correzioni da apportare alle misurazioni
10.4.1. Grandezze d'influenza: temperatura, umidità, altitudine, ecc.
Le caratteristiche figurano al punto 8.6.3. dell'allegato 1.
10.4.2. Rumori di fondo
Non va presa in considerazione alcuna correzione per il rumore di fondo.
11. RUMORI CON COMPONENTI AD IMPULSI
(Per tener conto dell'evoluzione della tecnica, tale punto 11 è in corso di revisione e il testo definitivo sarà introdotto tramite la procedura del comitato di adeguamento al progresso tecnico).
12. DATI DA REGISTRARE
Il rapporto deve contenere le informazioni necessarie per la misurazione del rumore emesso nei posti di guida conformemente al punto 10 dell'allegato I.
Occorre fornire informazioni complementari in merito alla sistemazione del posto di guida durante le misurazioni.
Il rapporto precisa inoltre che i livelli equivalenti continui della pressione acustica ponderata A, LAeq (t1, t2) sono stati ottenuti in piena conformità del presente metodo di misurazione e delle direttive particolari.
ALLEGATO II
Modello di scheda informativa concernente un tipo di gru a torre, da fornire ai fini della certificazione CEE
1. INFORMAZIONI
GENERALI1.1. Nome e indirizzo del costruttore 1.2. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
1.3. Marca (ragione sociale)
1.4. Denominazione commerciale (specificare eventualmente le variazioni)
1.5. Tipo.
1.6. Categoria
1.7. Ubicazione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni
regolamentari
2. FUNZIONAMENTO
3. MODALITÀ D'USO
4. ALLEGARE L'EVENTUALE NOTA DESCRITTIVA COMMERCIALE
ALLEGATO III
Modello per l'indicazione del livello di potenza e d i pressione acustica sul posto di guida, garantito dal fabbricante
ALLEGATO IV
Criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo
1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;- una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
- la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, né dei risultati di tali controlli.
6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità civile", a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato.
7. Il personale dell'organismo di controllo è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.
|
imp. minimo |
imp. Massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
|
|
art. 3 - Immissione sul mercato, circolazione o utilizzazione di gru a torre privi di certificazione di conformità, delle indicazioni, o del simbolo relativi ai livelli di potenza acustica |
€ 2582 |
€ 15493 |
€ 5164 |
uff.registro |
|
art. 5 - Omesso o irregolare rilascio da parte del fabbricante del certificato di conformità per gru a torre. |
€ 2582 |
€ 15493 |
€ 5164 |
uff.registro |