Torna alla tabella
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24-06-1999
Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. (GU n. 146 del24-6-1999)
(N.b.: entrata in vigore del decreto: 9-7-1999)
![]()
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alla denominazione del settore tessile;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 45 e l'allegato A;
Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 96/74/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 032 del 3 febbraio 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 45 e l'allegato A della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)":
"Art. 45. - 1. Per l'attuazione della direttiva 9996/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883 (83), facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive
comunitarie, l'informazione al consumatore".
" Allegato A 91/507/CEE: direttiva della Commissione del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.
93/16/CEE: direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
93/36/CEE: direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
94/57/CE: direttiva del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva
90/675/CEE.
95/25/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
95/53/CE: direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1995,che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
95/60/CE: direttiva del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.
95/63/CE: direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
95/69/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Betaagoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
96/23/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
96/24/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.
96/25/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.
96/43/CE: direttiva del Consiglio del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 1/496/CEE.
96/49/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/59/CE: direttiva del Consiglio del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).
96/61/CE: direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
96/67/CE: direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.
96/82/CE: direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
96/87/CE: direttiva della Commissione del 13 dicembre 1996, che adegua l progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/90/CE: direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio del 20 dicembre1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
97/12/CE: direttiva del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina".
- La legge 26 novembre 1973, n. 883, reca:
"Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili".
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:
a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo
rendono atto ad applicazioni tessili;
b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:
a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonche' le fodere coibenti di calzature e guanti;
c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Art. 3.
Denominazioni
1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.
2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I e' riservato alle fibre la cui natura e' precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Art. 4.
Tolleranze
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantità di altre fibre e' tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
Art. 5.
Denominazioni
1. Un prodotto di lana può essere qualificato:
"lana virgen" o "lana de esquilado";
"ren, ny uld";
"schurwolle";
"(lingua straniera)";
"fleece wool" o "virgin wool";
"laine vierge" o "laine de tonte";
"lana vergine" o "lana di tosa";
"scheerwol";
"la' virgem";
"uusi villa";
"ren ull",
solo quando e' composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito
altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia
danneggiato la fibra stessa.
2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;
b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non e' inferiore al 25%;
c) in caso di mischia intima, la lana e' mischiata soltanto con un'altra fibra.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa e' obbligatoria.
4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione e' limitata allo 0,3% di impurità fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Art. 6.
Designazione della composizione
1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.
2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".
4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e' ammessa:
a) una quantità di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;
b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, comma 2, lettera b).
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, e' quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) e' ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.
6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso e' data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
Art. 7.
Tolleranze
1. Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonché le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.
Art. 8.
Etichette e contrassegni
1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; e' pero' ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.
4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, e' indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I.
5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano.
6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.
7. È consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai princìpi della correttezza professionale.
8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.
9. Etichettatura di prodotti compositi.
1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.
4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.
5. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta, in particolare:
a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;
b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;
c) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;
d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;
e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.
10. Deroghe.
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
2. I prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.
3. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
4. L'esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.
11. Obblighi di chiarezza delle informazioni.
1. Le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.
12. Ulteriori modalità di etichettatura.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tenere conto degli elementi seguenti:
a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;
b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;
c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa;
e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, le fodere.
2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate senza tenere conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili.
13. Controlli.
1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.
14. Esclusioni.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
15. Sanzioni.
1. La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
16. Disposizioni finali.
1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato D, della
legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
17. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della
legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515;c) il decreto 12 ottobre 1987, n. 482 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Allegato 1
TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
(si omette)
__________
[1] La denominazione "lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.
Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.
[2] Per "solvente organico" s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.
Allegato 2
TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE
(si omette)
__________
[1] Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.
Allegato 3
PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA
(articolo 10, comma 1)
1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini di materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghette
16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
33. "Nécessaires" da toletta
34. "Nécessaires" per calzature
35. Articoli funerari
36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:
a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
41. Vele
42. Articoli tessili per animali
43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
------------------------
Allegato 4
PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTA O STAMPIGLIATURA GLOBALE
(articolo 10, comma 2)
1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III (1)
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
19. Cinghie per tendaggi e veneziane
|
elenco sanzioni (D.Leg.22 maggio 1999, n.194) |
imp. minimo |
imp. Massimo |
Pag. liberatorio |
ente benef. |
|
art. 8 c.3 - Produzione e commercializzazione di prodotti tessili privi di etichetta o contrassegno indicante denominazione e composizione o con indicazioni non chiaramente leggibili e visibili |
€ 103 |
€ 3.098 |
Non ammesso |
uff. registro |
|
art. 8 c.1 - Omissione delle indicazioni previste dei documenti commerciali di accompagnamento di prodotti non offerti in vendita al consumatore finale |
€ 1.032 |
€ 5.164 |
Non ammesso |
uff. registro |
|
art. 8 c.8 - Omissione dell'obbligo di conservazione dei documenti tecnici ed amministrativi per due anni dalla data della loro emissione |
€ 258 |
€ 4.131 |
Non ammesso |
uff. registro |
|
art.11 - Immissione in commercio di prodotti tessili con etichetta contenente informazioni che possono dar luogo a confusione circa la loro composizione e denominazione |
€ 103 |
€ 3.098 |
Non ammesso |
uff. registro |