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Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1981, n. 47.
Disciplina delle scorte petrolifere
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Vedi, anche, l'art. 21, D.L. 30 settembre 1982, n. 688. L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva è stato differito al 30 settembre 1983 dall'art. 2, D.L. 21 ottobre 1982, n. 770 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1982, n. 293). Vedi, inoltre, l'art. 2, commi da 112 a 116, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
1. [L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non può essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente (1).Le scorte di riserva degli impianti di depositi di oli minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacità del deposito (1).In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze (1).I depositi satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati. A tale fine per deposito - satellite si intende il deposito fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio dei prodotti. La titolarità di detto deposito - satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entità delle scorte tenute dai titolari di depositi di oli minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente (2).
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte (3).Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo comma del presente articolo costituisce reato, ed è punita con l'ammenda, nei limiti di cui all'articolo 26 del codice penale, o con l'arresto fino a tre mesi; essa è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva ferma restando la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione (4).
2. [Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza. La quantità di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessità, le modalità di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge. Lo stesso Ministro può, sentito il Ministro delle finanze, autorizzare l'ENI, qualora le capacità di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica. Gli introiti derivanti all'ENI dalla vendita dei prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica vengono dall'ENI reimpiegati per la ricostruzione della scorta stessa. È in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi destinati a scorta strategica] (5).
3. [Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalità di cui all'articolo precedente sono ad esso rimborsati ogni 12 mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. Per le attività derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilità separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nonché alla commercializzazione e alla movimentazione dei prodotti, e presenterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un comitato di riscontro composto dal rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle scorte strategiche, delle scorte di riserva e delle ulteriori giacenze di oli minerali, e, annualmente, un prospetto dettagliato dei depositi esistenti, comunque obbligati a tenere scorte di riserva, delle loro dimensioni e caratteristiche e della loro ubicazione] (5).
4. [È autorizzata, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1981 e di lire 70 miliardi nell'anno 1982.Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni. All'onere di lire 230 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (5).
Note
(2) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 23 dicembre 1983, n. 731 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1983, n. 356). Vedi, anche, la nota 2/a.
(3) Il D.M. 6 ottobre 1983 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1983, n. 276) ha così disposto: "Art. un. A decorrere dal 1° ottobre 1983 la misura delle scorte di riserva cui sono tenuti i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di oli minerali è temporaneamente ridotta da cento a novanta giorni del consumo globale nazionale di prodotti petroliferi, per tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto. Con la stessa decorrenza la misura delle scorte di riserva cui sono tenuti i titolari di concessione per impianti di deposito di oli minerali commerciali è temporaneamente ridotta dal 30 al 20 per cento della capacità del deposito, per tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto".
(4) Vedi, anche, l'art. 1, L. 10 marzo 1986, n. 61. che ha abrogato con l'art. 2, a decorrere dal 1° marzo 1986, le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge.
(5) Abrogato dall'art. 2, comma 111, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
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elenco sanzioni (L. 10 febbraio 1981, n. 22) |
imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
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modif. dall'art.2, c.6, L.10.3.86 n.61 art.1 ultimo comma - Mancato mantenimento delle scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi |
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uff.registro |