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Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303
Pubblicato nella Gazzetta U. 16 agosto 1934, n. 191
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto - legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui.
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Art. 1
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto - legge 2 novembre 1933, n. 1741,convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Art. 2
Il predetto Regio decreto - legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 1741, CONVERTITO NELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1934, N. 367
TITOLO I
LICENZE DI IMPORTAZIONE
Art. 1
Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di
lavorazione.
La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.
Art. 2
Si considerano importati, agli effetti della licenza o della concessione previste dalla legge, gli oli minerali greggi, i loro derivati ed i residui della loro lavorazione, introdotti nel territorio dello Stato sotto qualunque
regime doganale.
Gli stessi prodotti si intendono immessi in consumo al momento in cui essi varcano la linea doganale o sono estratti da depositi doganali.
Art. 3
Non sono sottoposti ad obbligo di licenza o non sono computati nei quantitativi di cui sia stata autorizzata l'importazione con licenze generali o speciali, i prodotti petroliferi rispediti all'estero o destinati al rifornimento di navi e di aeromobili.
Non sono del pari computati nei quantitativi di cui sopra gli oli minerali destinati ad essere lavorati in Italia per ricavarne prodotti petroliferi da esportare.
Fino a nuova disposizione, non è soggetta alle licenze generali e speciali l'importazione dei seguenti prodotti derivati dagli oli minerali greggi:
a) oli minerali bianchi ;
b) vaselina ;
c) paraffina;
d) coke di petrolio.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni , di concerto con quello per le finanze, dette esclusioni potranno essere abrogate o variate.
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elenco sanzioni (Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303) |
imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
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L.23.2.50 n.170 e L.7.5.65 n.460 - Gestione depositi di carburante senza autorizzazione. |
€ 516 |
€ 1.032 |
€ 344 |
uff. registro |