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Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 1956, n. 228
Nuove norme sulla panificazione (1/a) .
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1. L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.
2. I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:
a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
d) un rappresentante del Comune interessato.
La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.
3. Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice
meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta (1/b).Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio. Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente (1/a).
4. I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.
5. La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in scala, dei locali e degli accessori.[Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria
provinciale - dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura] (1/c).
6. Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, Per panifici che possono produrre giornalmente:
7. Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura. Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta
comprovante il pagamento della tassa, annuale prevista dal precedente articolo (1/a).
8. Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.
9. La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce "pane". Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.
10. Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite (3) attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.
11. È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano
attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purché osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.
12. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari. Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto (3/a).
13. Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.
14. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 5.000.000 (3/b).Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento (3/c).Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo della sanzione amministrativa (3/d) per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli artt. 2, 10 e 11 ed al decimo per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione penale (3/c).Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n 112 (4), e da altre disposizioni di legge.
15. I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice:
tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3000 abitanti (5);
sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti (6);
nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1001 abitanti.
Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento. Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente.
Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività, e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.
16. Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (7), anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.
17. È disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.
La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso art. 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.
18. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949 n. 857 ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.
Note:
(1/a) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(1/b) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 13 agosto 1980, n. 461 (Gazz. Uff. 22 agosto 1980, n. 230).
(1/c) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 28 agosto 1987, n. 357.
(2) La misura delle tasse è ora stabilita dal n. 123, Tab. A allegata al Testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.
(3) Le attrezzature ritenute idonee vengono periodicamente indicate e descritte da circolari ministeriali.
(3/a) Vedi il D.M. 15 luglio 1985.
(3/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della legge sopracitata.
(3/c) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.In origine "ammenda".
(4) Vedi, ora, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
(5) Il termine, già prorogato al 31 dicembre 1961 dalla L. 18 novembre 1959, n. 1005 è stato poi portato al 31 dicembre 1965 dalla L. 16 aprile 1962, n. 186. Vedi, ora, l'art. 1, L. 10 gennaio 1968, n. 16.
(6) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1965 dalla L. 16 aprile 1962, n. 186.
(7) Contenente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
|
elenco sanzioni (L. 31 luglio 1956, n. 1002) |
imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
|
art. 2 - Impianto di nuovo panificio senza l'autorizzazione della Camera di Commercio. |
€ 25 |
€ 2.582 |
€ 50 |
uff.registro |
|
art. 3 (già art.6, L.857/49) - Esercizio, trasformazione o trasferimento dell'attività di panificazione senza licenza della Camera di Commercio |
€ 25 |
€ 2.582 |
€ 50 |
uff.registro |
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art. 7 (già art.9, L.857/49) - Omessa o ritardata apposizione del visto annuale sulla licenza. |
€ 25 |
€ 2.582 |
€ 50 |
uff.registro |
|
art. 4 - Forno adibito a cottura per conto terzi senza l'autorizzazione di cui all'art. 3. |
€ 25 |
€ 2.582 |
€ 50 |
uff.registro |