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Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1982, n. 181.
Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 79/693 del 24 luglio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;
Emana il seguente decreto:
1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle confetture, delle marmellate e delle gelatine di frutta, della crema di marroni.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa:
di una sola specie di frutta, oppure:di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa utilizzata deve essere non inferiore a:450 g in generale;350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;250 g per lo zenzero;230 g per il pomo di acagiù;80 g per la granadiglia; La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi (1).
2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea:
di una sola specie di frutta, oppure:di due o più specie di frutta.Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a:350 g in generale;250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;150 g per lo zenzero;160 g per il pomo di acagiù;60 g per la granadiglia;
3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi:di una sola specie di frutta, oppure:di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a:450 g in generale;350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;250 g per lo zenzero;230 g per il pomo di acagiù;80 g per la granadiglia. Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
4) gelatina, la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:di una sola specie di frutta, oppure:di due o più specie di frutta.Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo e/o di estratti acquosi deve non essere inferiore a:350 g in generale;250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;150 g per lo zenzero;160 g per il pomo di acagiù;60 g per la granadiglia. Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza.Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo;
6) crema di marroni, la mescolanza, portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni.Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g.In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate.
3. Le denominazioni di cui all'articolo precedente sono riservate ai prodotti ivi definiti ed il cui tenore in materia secca solubile determinato mediante rifrattometro è pari o superiore al 45%.Le denominazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 2 possono essere utilizzati anche per designare, secondo i casi, i prodotti definiti allo stesso articolo, numeri 1) e 3).La denominazione dei prodotti di cui all'art. 2, n. 2), preparati con mele cotogne può essere accompagnata dal termine "cotognata".
4. Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.Il termine "marrone" designa il frutto del castagno.Possono essere utilizzati, nella preparazione dei
prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, e successive modifiche (2).
Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo (3).
5. 1. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, sempreché vi si presti tecnicamente.2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, numeri 2, 4 e 5 può anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).3. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'art. 2, n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, nonché a quelli previsti al punto 2 allorché siano destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all'art. 2, punti 4 e 5.7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio (4).
6. Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:
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1) Acqua potabile | In tutti i prodotti definiti all'art. 2
Succhi di frutta | Nei prodotti definiti al n. 2 dell'art. 2
Succhi di frutta rossi | Nei prodotti definiti all'art. 2, punti 1 e 2, quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne
Succhi di barbabietole rosse| Nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne
Oli essenziali di agrumi| Nei prodotti definiti al numero 5 dell'art. 2
Oli e grassi commestibili | Nei prodotti definiti all'art. 2,quali agenti antischiuma
Enocianina | Nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, nonché nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo (5)
2.a) Succhi di agrumi nei prodotti ottenuti da altri frutti | Nei prodotti definiti all'articolo prodotti ottenuti da | 2, numeri 1) e 2) Sostanze alcoliche || Vino e vino liquoroso || Noci, nocciole e mandorle |
In tutti i prodotti definiti dal l'art. 2 Miele, erbe e spezie ||
b) Scorze di agrumi ||
| > Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2), 3) e 4),
Foglie di malvarosa quando sono ottenuti da mele cotogne
c) Vaniglia... || Estratti di vaniglia ||
| > Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2), 3) e 4),- Vaniglina || Etil-vaniglina ||. quando sono ottenuti da mele cotogne o cinnorroidi, nonché nella crema di marroni
3) Gli additivi autorizzati dal Ministro della | sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche .I tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa d canna o zucchero bruno.
7. I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione "più frutti" o da quella del numero dei frutti utilizzati;b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantità sufficienti ad influenzare il gusto;c) la quantità netta;d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;f) il termine minimo di conservazione;g) la menzione "frutta utilizzata: ... g per 100 grammi"; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati;h) la menzione "zuccheri totali ... grammi per 100 grammi" ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici (6);i) la menzione "da conservare al fresco dopo l'apertura" per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile è inferiore al 63%; tale dicitura non è però obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta;l) per le marmellate:che contengono pezzi di scorza, l'indicazione nel modo in cui la scorza è tagliata;che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza.Le menzioni di cui alle lettere a), c), f), g), h), i), l) devono figurare nel medesimo campo visivo.L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie:"albicocche essiccate", qualora siano state utilizzate albicocche disidratate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;"succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore", qualora in conformità a quanto previsto dall'art. 6, sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse.L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura "anidride solforosa", nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito (7).L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamica C.
8. È vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana.[Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o più lingue estere, purché queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana] (8).
9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire tre milioni.
11. È consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e confezionarli in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 26 marzo 1980, n. 327.I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.
12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note:
(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione in forza di quanto disposto dall'art. 9, primo comma. Il comma secondo dello stesso art. 9, ha, inoltre, così disposto:"2. I prodotti non conformi alle disposizioni in esso contenute possono essere venduti fino al loro completo smaltimento".
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
(3) Comma aggiunto dall'art. 3, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
(4) Così sostituito dall'art. 4, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
(5) Punto così sostituito dall'art. 5, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 6, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
(7) Comma così sostituito dall'art. 7, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
(8) Comma soppresso dall'art. 8, D.M. 7 maggio 1992, n. 400 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240), entrato in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.
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elenco sanzioni (D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 ) |
imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
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art. 8 - E' vietata la vendita di confetture, marmellate, gelatine di frutta e crema di marroni qualora le indicazioni di cui all'art.7 non siano riportate in italiano. |
€258 |
€ 1.549 |
€ 516 |
uff.registro |
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art. 7 - Omesso o irregolare uso della lingua italiana nella etichettatura di confetture, marmellate, gelatine di frutta e crema di marroni. |
€ 258 |
€ 1549 |
€ 516 |
uff.registro |