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Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
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Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.
Capo I - Definizioni e nomenclatura
1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicinali per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;
f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli animali per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti animali (1)
2. 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti "A" e "B" dell'allegato II.
2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte "A" capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.
3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte "A" capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale (2)
3. [Ai fini della presente legge la denominazione di "gemma di riso" è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.
Le denominazione di "pula vergine" è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee.
La denominazione di "puletta di riso" è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.
La denominazione di "farinaccio" di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonché da grani di riso finemente triturati.
È ammesso il commercio della pula di riso in genere, purché i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca] (3)
Capo II - Autorizzazioni ed importazioni
4. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire(3a) (4).
L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale (4)
L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.
5. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire (5)
L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.
Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratoti medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni (3a) (5)
6. [Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire (6)
L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.
Ove nella produzione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni (3a) (6)
Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano materie prime per mangimi di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi contenenti integratori o integratori medicati per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate (3a)](7)
7. [Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.
Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi (7a)
Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.
Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati (8)](7a)
8. [Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'art. 1.
La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita (7a)
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.
Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.
Quando le qualità dei princìpi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione] (9)
9. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.
La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate (10)
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Note:
(1)Così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, D.P.R. 31 marzo 1988.
(2)Articolo così sostituito prima dall'art. 3, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.
(3)Abrogato dall'art. 12, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.
(3a)Comma così modificato in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.
(4)Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 3, L. 8 marzo 1968, n. 399.
(5)Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 8 marzo 1968, n. 399e poi così modificato dall'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.
(6)Comma prima sostituito dall'art. 5, L. 8 marzo 1968, n. 399 e poi così modificato dall'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.
(7)Comma prima aggiunto dall'art. 5, L. 8 marzo 1968, n. 399,e poi così modificato dall'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152. Infine l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123.
(7a)Comma così modificato in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360.
(8)Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 8 marzo 1968, n. 399 e poi abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123. L'elenco previsto dal penultimo comma del presente articolo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1976, n. 149.
(9)Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 8 marzo 1968, n. 399 e poi abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123.
(10)Così sostituito dall'art. 8, L. 8 marzo 1968, n. 399.
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imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
|
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art.20 - Modifica del nome e del domicilio senza la prescritta autorizzazione. Per le societa', ogni variazione del tipo di societa' |
€ 309 |
€ 774 |
€ 258 |
uff.registro |
|
art.21 c.1 - Vendita o preparazione di mangimi senza le prescritte indicazioni o con irregolare confezionamento |
€ 77 |
€ 774 |
€ 154 |
uff.registro |
|
art.21 c.2 - Immissione in commercio di mangimi dopo la data di scadenza. |
€ 77 |
€ 774 |
€ 154 |
uff.registro |