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  TESSILE

Il D.L.22/5/99 N. 194ha innovato la L.26/11/73 n.883 relativa alle denominazioni del settore tessile ed ha fissato i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato prima di qualsiasi trasformazione, durante il ciclo industriale e durante le operazioni di distribuzione.

Il decreto definisce come prodotti tessili i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Ogni fibra è definita da una denominazione precisa riportata nell’allegato I del decreto ed è vietato l’uso di tali denominazione per designare altra fibra, anche a titolo di radice e d’aggettivo.

Il prodotto tessile costituito da una stessa fibra può essere definito "100%", "puro" o "tutto", ammettendo una tolleranza da 2% al 5% a seconda della lavorazione.

Il prodotto tessile costituito da 2 o più fibre, viene designato con il nome della fibra che supera l’85% del peso totale, indicando "minimo 85%" oppure se nessuna raggiunge questa percentuale con il nome e la percentuale di almeno 2 fibre seguita dal nome con o senza la % in ordine decrescente delle altre fibre presenti.

Tuttavia l’insieme delle fibre può essere indicato con "altre fibre" se nessuna supera il 10%.

Il termine "lana vergine" o "lana di tosa" si può usare quando:

  1. il prodotto è costituito interamente di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto
  2. in caso di mischia la quantità di lana non è inferiore al 25% del peso totale;
  3. in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un’altra fibra (in questo caso è obbligatoria la composizione in %).

Il termine "misto lino" può essere usato quando la % di lino non è inferiore al 40% del peso totale.

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" può essere utilizzata per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione.

L’art.8 detta le norme sull’etichettatura:

" I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento solo se i prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o sono consegnati per una ordinazione di Stato.

I documenti commerciali devono chiaramente riportare la denominazione, i qualificativi e idati relativi alla composizione, permettendo il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che sullo stesso documento figurino il significato delle abbreviazioni.

All’atto della vendita nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni i dati obbligatori (denominazioni, qualificativi, e % di composizione) devono essere riportati in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili e in italiano.

Per le unità piccole di fili per cucito l’etichetta può essere globale sull’imballaggio.

Le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate 2 anni dalla data di emissione.

Il prodotto tessile composto di 2 o più parti con diversa composizione deve essere munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna parte.

Per gli articoli di corsetteria la composizione delle fibre è data indicando la composizione dell'intero prodotto, globalmente o separatamente, oppure quella delle parti di cui si compongono.

Uniche deroghe alla legge sono quelle elencate nell’allegato III (prodotti tessili che possono non avere etichetta) e nell’allegato IV (prodotti tessili che possono avere un’etichetta globale).

I prodotti tessili venduti a metraggio possono avere l’etichetta sulla pezza o sul rotolo.

In ogni caso per questi prodotti la vendita può avvenire soltanto se il consumatore finale può prendere effettiva conoscenza della composizione del prodotto.