Torna alla tabella

 SURGELATI

In attuazione alle direttive CE in materia di surgelati destinati all’alimentazione umana è stato emanato il D.Lgs.27/1792, n.110 che ne disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita.

La surgelazione è un processo speciale di congelamento, che permette di mantenere la temperatura in tutti i punti del procedimento alimentare a valori pari o inferiori a 18°.

Essa deve avvenire da materie sane, pulite e fresche, che possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione, con l’aggiunta di additivi antiossidanti nelle quantità stabilite.

Per la surgelazione possono essere usati alcuni mezzi criogeni quali aria, azoto e anidride carbonica.

La produzione e il confezionamento deve avvenire in stabilimenti autorizzati (nel caso di pesce su navi officina riconosciute idonee).

I prodotti devono essere confezionati con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche e dalla disidratazione.

L’etichetta deve contenere, oltre alle indicazioni stabilite dal D.Lgs. 109/92 la denominazione completata del termine "surgelato", il termine minimo di conservazione completato dalla data in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore, le istruzioni sulla conservazione del prodotto e l’avvertenza che non può essere ricongelato.