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  SOLVENTI

Il D.Lgs. 4/2/93, n.64 disciplina la materia dei solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari.

Per solvente alimentare s’intendono quelle sostanze usate nei procedimenti di estrazione dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari.

I solventi di estrazione non devono contenere elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana, né piombo e arsenico in quantità superiore a 1 mq/Kg.

Sull’imballaggio, sul recipiente o in etichetta devono riportare le seguenti indicazioni in lingua italiana:

  1. la denominazione di vendita;
  2. la menzione chiara che indichi l’idoneità del prodotto ad essere usato per l’estrazione alimentare;
  3. il lotto;
  4. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore nella comunità;
  5. la quantità;
  6. le condizioni di conservazione e d’impiego.