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RISO
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E’ disciplinato dalla L.18/3/58, n.325 e dall’art.28 D.Lgs. 27/1/92 n. 109.
Per riso s’intende il prodotto ottenuto con la lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura, oppure con diversa lavorazione purché sia accompagnato da tale indicazione, come il riso integrale, riso parboiled, riso soffiato.
Le varietà di riso sono: comune o originario, semifino, fino, superfino.
Sono consentiti i normali trattamenti con oli vegetali e commestibili, oli di vasellina incolori e inodori, glucosio e talco, tipo one-minute a "riso soffiato", e quelli tendenti all’arrichimento e alla vitaminizzazione.
E’ vietato vendere miscela di risi se non con il nome di "riso comune sottotipo" o "riso originario sottotipo", con il nome di riso il risetto se non con il nome "risetto".
Il riso posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi deve riportare sull’etichetta oltre alle indicazioni generali in materia di etichettatura, anche la varietà di riso.
Si può indicare con il nome "Riso extra" quel riso che ha difetti o impurità non superiori ad 1/3 delle tolleranze e comunque con un limite massimo di rotura dell’1,5% in peso. Possono essere usate denominazioni locali o di fantasia purché riportate con caratteri di dimensioni non superiori o sullo stesso verso di quelle obbligatorie.