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PESO NETTO
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La L.5/8/81 n.441 e il suo regolamento D.M. 21/12/84 ha disciplinato la vendita a peso netto delle merci.
La vendita delle merce deve essere effettuata a pesa ed al netto della tara. S’intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto ed è utilizzato per conservare il prodotto dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore sia dal contatto con l’ambiente esterno. Essa è costituita da imballaggi, contenitori o involgenti protettivi (su questi non è richiesta l’indicazione del peso).
Le merci possono essere vendute:
Nel 1à caso lo strumento per pesare deve consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto e deve essere collocato in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera ed immediata dell’indicatore del peso dalla parte frontale e laterale dello strumento.
Al momento del peso, posta la tara sullo strumento di pesa la lancetta deve corrispondere a zero o e cifre dell’indicatore numerico a tamburelle deve essere azzerato o comunque riportare l’equipaggio mobile nella posizione di scarico.
Nel 2° caso oltre all’indicazione del peso dell’imballaggio che deve essere effettuata con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, devono essere indicati dal fabbricante gli scostamenti massimi che si possono verificare sul peso dell’imballaggio in situazioni ambientali diverse. Egli deve inoltre riportare su di esso il suo nome e la residenza o se si tratta di società la denominazione o la ragione sociale e la sede legale.
La vendita all’ingrosso salvo per i prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo in imballaggio e confezioni standardizzate, deve essere effettuata a peso e al netto della tara.
Sugli imballaggi per questi prodotti deve essere riportato esternamente, anche in etichettatura, il perso dell’imballaggio.