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  PANE

La legge 2/767 n. 580 disciplina la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

Si definisce "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

Essa si divide in farina tipo 00,0,1,2 a seconda del residuo di ceneri, cellulosa e glutine.

Si definisce "semola di grano duro" o "semola" il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

All’atto dell’immissione in commercio, da chiunque prodotti e commercializzati, gli sfarinati devono essere contenuti in sacchi con un sigillo che ne indichi l’impresa molitrice e un cartellino che ne indichi nome o ragione sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato con le denominazioni obbligatorie e la data di macinazione. Se gli sfarinati sono destinati solo alla panificazione devono riportare la scritta "solo per panificazione", se vengono usati sacchi di carta o altro materiale le indicazioni di cui sopra possono essere stampate sui sacchi.

Gli sfarinati acquistati in sacchi possono essere riconfezionati e posti in commercio in confezioni recanti a stampa il peso netto, la denominazione del prodotto, il nome e l’indirizzo del confezionatore.

E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua, lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio):

Se il prodotto è parzialmente cotto deve essere venduto in imballaggi preconfezionati con la scritta "parzialmente cotto", se è surgelato con la scritta "surgelato". Il pane si definisce a seconda del tipo di sfarinato utilizzato: "pane di tipo 00", "pane di tipo 0", "pane di tipo 1", "pane di tipo 2", "pane di tipo integrale", "pane di semola", "pane di semolato".

I vari tipi di pane, nei locali di vendita, devono essere collocati in scomparti o recipienti separati con l’indicazione del tipo di pane e il relativo prezzo.

Il pane deve essere venduto a peso, in esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio.

E’ vietata la vendita ambulante.

Gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi devono disporre apposite attrezzature distinte dagli altri prodotti.

Sono denominati "pasta di semola di grano duro" o "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: a) con semola di grano duro ed acqua;b) con semolato di grano duro ed acqua.

E’ consentita la vendita di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari purché essi siano chiaramente menzionati dopo la denominazione.

La pasta fresca può essere prodotta anche con farine di grano tenero e deve contenere assolutamente uova fresche.

Le paste secche non possono essere vendute sfuse, ma in confezioni originali chiuse e munite di sigillo del peso netto di gr 100, 250, 500, 1000 o multipli di mille. Gli imballaggi o involucri devono riportare in italiano il nome o la ragione sociale della ditta produttrice e la sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo di pasta, il peso netto. E’ vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l’acquirente.

 

Si consiglia per l'approfondimento dell'argomento di consultare la pagina del sito camerale:

http://www.fi.camcom.it/Industria/Macinazione.html e http://www.fi.camcom.it/Industria/Panificazione.html