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  MEDIATORI

Secondo il capo XI del titolo III del libro IV del Codice Civile art.1754 è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

La professione di mediatore è regolata dalla L.3/2/89, n.39 e dal suo regolamento D.M.21/12/90, n.452 che istituisce presso la Camera di Commercio un ruolo agenti di affari in mediazione nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

Il ruolo è diviso in 4 sezioni:

 agenti immobiliari

 agenti merceologici

 agenti con mandato a titolo oneroso

 agenti in servizi vari.

Per le società l’iscrizione deve essere richiesta dal legale rappresentante o da colui che è preposto dalla società a tale ramo dell’attività. Ai fini dell’iscrizione è necessario: essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, risiedere nella provincia nel cui ruolo s’intende iscriversi, aver assolto agli obblighi scolastici, aver conseguito il diploma di scuola media superiore di indirizzo commerciale o la laurea oppure di aver superato l’esame, il cui accesso è concesso a chi ha svolto 2 anni di attività come dipendente o ha frequentato un apposito corso preparatorio.

L’iscrizione abilita su tutto il territorio nazionale ed è a titolo personale, l’iscritto cioè non può delegare le funzioni.

La commissione della CCIAA delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni sull’iscrizione, vigila sull’attività, conserva i modulari e i formulari con le condizioni del contratto di cui si avvalgono i mediatori, impone la sanzioni disciplinare, nel caso in cui l’agente non rispetti i doveri imposti dalla legge, della sospensione. Della cancellaizone e della radiazione ed le sanzioni pecuniarie che sono irrogate dall’ufficio sanzioni della Camera, che comportano una somma di denaro da versare all’ERARIO e la restituzione della provvigione alla parte contraente, in quanto il mediatore non iscritto non ha diritto alla provvigione.

Al provvedimento di sospensione, cancellazione e radiazione si può ricorrere presso la Commissione Centrale istituita pressso il Ministero dell’Industria, la quale ha il compito, oltre la decisione sui ricorsi, di curare ed assicurare l’uniformità dei criteri di valutazione e di definire le materie d’esame.

 

Si consiglia per l'approfondimento dell'argomento di consultare la pagina del sito camerale http://www.fi.camcom.it/Albi/Mediatori.html