Torna alla tabella

  MARMELLATE

Il D.P.R. 8/6/82 n. 401 si applica alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni.

S’intende per:

  1. confettura extra, la mescolanza portata a consistenza gelificata di zuccheri e di polpa di 1 o più frutti
  2. confettura, la mescolanza portata a consistenza gelificata di zuccheri e polpa o purea di uno o più frutti.
  3. Gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata, di zucchero e di succo e/o di estratti acquosi (estratti acquosi della frutta che contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata) di uno o più frutti.
  4. Gelatina, la mescolanza di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi di uno o più frutti.

La frutta utilizzata può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione e può essere addizionata di anidride solforosa (E"200) e dei suoi sali (E221, E222,E223,E224,E226,E227).

I prodotti del presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte: