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  FORMAGGI

La legge 10/4/54 n. 125 concerne la tutela della denominazione di origine e tipica dei formaggi.

Sono denominazioni di origine le denominazioni dei formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell’ambiente di produzione.

Sono denominazioni tipiche quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.

Con D.P.R. saranno riconosciute le denominazioni tipiche dei formaggi, nonché le caratteristiche merceologiche e i metodi di lavorazione.

E’ istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi presso il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste che ha funzioni di riconoscimento, controllo, arbitrato. La vigilanza può essere affidata a Consorzi volontari di produzione. Viene affidato l’incarico per ogni tipo di formaggio ad un consorzio produttore del formaggio stesso, al quale può aderire qualsiasi produttore di quel formaggio.