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Il D.P.R. 777/82, parzialmente modificato dal D.Lgs.108/92, dalla L.146/94 e dal D.Lgs.155/97 e depenalizzato dal D.Lgs.507/99 verte su i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, escludendo gli impianti fissi per la distribuzione dell’acqua, gli oggetti di antiquariato, i materiali e gli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare direttamente dall’utilizzatore.
La legge vieta la produzione e la detenzione per la vendita, il commercio o l’uso, anche in fase di lavorazione di materiali o oggetti, che, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o l’acqua rendano nocive le sostanze organolettiche, che siano di piombo, stagnati, rivestiti di materiale che cede piombo, costituiti di materiale che abbia tra i suoi componenti l’arsenico.
I materiali non ancora venuti a contatto con i prodotti devono riportare in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile, ed in lingua italiana, con etichetta o sui documenti di accompagnamento se ciò non è possibile, la dicitura "per alimenti", "può venire a contatto con gli alimenti", le condizioni d’impiego, se necessarie, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale o il marchio depositato dal fabbricante, del trasformatore o di un venditore nella comunità.
Inoltre devono essere accompagnati da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme.