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CIOCCOLATO
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La legge 30/4/76 n.351 disciplina la produzione dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana.
Nell’allegato si definiscono tutti i prodotti a partire dai semi di cacao, alla granella di cacao, al burro, al cioccolato in tutte le sue forme.
La legge specifica in primo luogo che nella fabbricazione devono essere usati semi di cacao di qualità sana, leale e mercantile.
I prodotti ottenuti possono contenere saccarosio, glucosio, fruttosio, lattosio e maltosio.
Agli stessi prodotti possono essere aggiunte altre materie commestibili, che devono comunque essere indicate.
Sulle confezioni, recipienti o etichette dei prodotti ottenuti deve essere indicato in lingua italiana e caratteri ben visibili, leggibili ed indelebili:
Se il prodotto è posto in vendita a pezzi o comunque alla rinfusa le indicazioni 1)2)3) 4) possono essere poste sul contenitore in cui il prodotto è offerto al pubblico o su un cartello posto accanto al prodotto stesso.
Se i prodotti sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso uguale o maggiore di 10 kg e non sono posti in commercio al dettaglio le indicazioni 2, 3, 4, 5 possono essere riportate sui soli documenti d’accompagnamento.