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CARNE FRESCA E CARNE CONGELATA

La legge 4/4/64 n.171 disciplina la vendita di carni fresche e congelate.

La carne fresca e congelata deve essere contraddistinta dal bollo sanitario e da un altro riportante per esteso la categoria degli animali da cui provengono.

I locali di vendita devono essere appositamente attrezzati e recare insegne o tabelle esterne ed interne ben visibili che rechino la specie di animali venduta e lo stato fisico della carne: fresca, congelata o scongelata.

Colui che importa carne congelata deve tenere un apposito registro di carico e scarico.

Le varie fasi di conservazione commercializzazione delle carni congelate sono disciplinate dal D.M. 3/2/77 emanato ai sensi dell’art.2 del D.L.17/1/77 n.3 disciplina le varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.

Le carni congelate devono provenire esclusivamente da stabilimenti frigoriferi riconosciuti idonei ed autorizzati. Il trasporto deve effettuarsi con veicoli opportunamente coibentati con dispositivi che assicurino il mantenimento delle temperature a –15°. Gli esercizi di vendita che vendono carne congelata devono avere banchi frigoriferi idonei (cioè che assicurino la temperatura a –4°. In entrambi i casi la carne deve essere separata secondo il processo adottato, secondo il tipo di carne e comunque dai prodotti di salumeria.

Sulle carni congelate preconfezionate in confezione originale deve figurare:

I cartellini apposti sulle carni esposte devono riportare le indicazioni ben visibili del tipo di carne ed il prezzo.

Infine per effettuare la vendita di carne congelata l’interessato deve inviare comunicazione (vedi art.3, c,1 D.L.17/1/77 n.39.