Torna alla tabella

  ARTIGIANATO

Il settore dell’artigianato è disciplinato dalla legge quadro 8/8/85 , n.443, integrato dalla L.Reg.23/4/88, n.29 e dalla L.Reg.3/3/99, n.10.

Secondo l’art.2 della legge quadro sono elementi caratteristici dell’impresa artigiana:

Le imprese che hanno tali requisiti devono iscriversi all’Albo provinciale per le imprese artigiane. Esso è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (fiscali, previdenziali e creditizie), per l’adozione da parte dell’impresa, quale ditta o insegna o marchio di una denominazione cui ricorrono riferimenti all’artigianato.

L’Albo provinciale delle imprese artigiane è tenuto dalla commissione provinciale per l’artigianato presso le Camere di Commercio ed inserito nella certificazione del Registro Imprese.

La domanda d’iscrizione, modificazione e cancellazione spetta per le imprese singole, all’imprenditore artigiano o al suo procuratore generale o speciale, mentre per le imprese societarie al legale rappresentante, ad eventuali procuratori generali o speciali ed agli amministratori di esse, entro 30 giorni dall’evento.

I soggetti sopra indicati sono obbligati in solido.

Ai provvedimenti di cancellazione o di negata iscrizione, comunicata entro 60 giorni dalla sua data di domanda, è proponibile ricorso, con carattere sospensivo, entro 60 giorni dalla certificazione alla Commissione Regionale per l’artigianato.

Le delibere di quest’ultima sono impugnabili davanti all’autorità giudiziaria.

L’iscrizione all’Albo è soggetta ai diritti di segreteria e al pagamento delle tasse governative.

Le imprese artigiane si possono costituire anche in forma cooperativa, come consorzi o società consortili. Anche in questo caso si devono iscrivere all’Albo potendo quindi usufruire dei benefici relativi.

 

Si consiglia per l'approfondimento dell'argomento di consultare la pagina camerale www.fi.camcom.it/P2_3.htm relativa all'Albo Imprese Artigiane