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ALIMENTI PARTICOLARI
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Il D.Lgs. 27/1/92, n.111 disciplina i prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare cioè quei prodotti che si distinguono nettamente dagli alimenti di uso corrente, sono adatti all’obiettivo nutrizionale indicato e vengono commercializzati evidenziando tale obiettivo. |
Sono quindi prodotti adatti alle persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di alcune sostanze negli alimenti e i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute e si indicano in genere con i termini "dietetico" o "di regime".
Questi prodotti devono passare un percorso autorizzatorio presso il Ministero della Sanità.
Inizialmente il fabbricante deve presentare un modello di etichetta. Se il Ministero della Sanità ritiene che il prodotto possa rientrare tra gli alimenti particolari ne vieta la commercializzazione fino all’ottenimento dell’autorizzazione, che avviene dopo l’analisi dei campioni dell’Istituto Superiore di Sanità.
La produzione deve essere effettuata in laboratori autorizzati che devono servirsi quale responsabile della qualità di un laureato in materie attinenti. Annualmente il Ministero della Sanità pubblica l’elenco degli stabilimenti autorizzati.
L’etichetta deve riportare in lingua italiana le seguenti indicazioni:
L’etichetta e la pubblicità dei prodotti particolari non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie.
Infine questi prodotti devono essere posti in vendita preconfezionati o completamente avvolti nell’imballaggio.