Torna alla tabella
AGENTI RAPPRESENTANTI
![]()
|
Secondo l’art.1742 è "agente" l’intermediario commerciale che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente, verso retribuzione, la conclusione dei contratti in una determinata zona, mentre il "rappresentante" è anch’esso un intermediario commerciale ma è autorizzato a concludere contratti in nome e per conto dell’impresa in base ad un "mandato" (art.1703). |
Presso la CCIAA è istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio al quale devono obbligatoriamente iscriversi coloro che intendono esercitare l’attività.
La Commissione provinciale cura la tenuta del ruolo, le iscrizioni e le cancellazioni.
Avverso al provvedimento di cancellazione si può proporre ricorso alla Commissione centrale istituita presso il Ministero dell’Industria.
La l.3/5/85 n.204 prevede le sanzioni sia per chi opera senza l’iscrizione nel ruolo che per coloro che conferiscono l’incarico a non iscritti
Si consiglia per l'approfondimento dell'argomento di consultare la pagina del sito camerale
www.fi.camcom.it/Albi/Rappresentanti.htm