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ACQUE MINERALI
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Il D.Lgs. 25/1/92 n. 105 in attuazione alla direttiva CEE disciplina l’utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali.
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S’intende per acque minerali le acque che avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute e si distinguono da quelle potabili per la purezza originaria, il tenore in minerali, oligominerali o altri costituenti e per gli effetti. |
Per commercializzare un’acqua minerale occorre innanzitutto il riconoscimento di un’acqua minerale volto a valutare determinate caratteristiche: la natura dei terreni, la sorgenti, il microbismo e l’assenza di parassiti e microorganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale ed eventualmente gli effetti sull’organismo.
Una volta ottenuto il riconoscimento si deve ottenere l’autorizzazione per utilizzare la sorgente previo accertamento che gli impianti siano realizzati in modo da escludere le proprietà dell’acqua .
Sull’etichetta devono essere riportate le seguente indicazioni:
Possono inoltre essere riportate le seguenti indicazioni:
oligominerale, leggermente mineralizzata, minimamente mineralizzata, ricca di ali minerali, contenente bicarbonato, solfata, clorulata, calcica, magnesica, fluorata o contenente fluoro, ferruginosa o contenente ferro, acidula, sodica, indicata per diete povere di sodio, microbiologicamente pura.
Infine possono essere riportate, se menzionate nel decreto, una o più indicazioni:
Non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell’acqua universale rispetto ad altre acque minerali a scopo pubblicitario