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D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1982, n. 326.

Attuazione della direttiva (CEE) numero 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (1).

1. Il presente decreto si applica ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale che figurano negli allegati e che sono presentati in imballaggi preconfezionati recanti il marchio CEE costituito dalla lettera "e", che li caratterizza quali "imballaggi preconfezionati CEE" conformemente alla legge 25 ottobre 1978, numero 690; concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.Esso non si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della L. 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (1/a).

 

2. I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi:

a) prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui alle successive lettere b) e c).L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

b) prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;

c) prodotti presentati sotto forma di aerosol.L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

 

3. I preimballaggi contemplati dal presente decreto devono recare in ogni caso l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, secondo le modalità fissate dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.I contenitori dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b) e c), devono recare anche, con modalità tali da non generare confusione con l'indicazione prevista dal comma precedente, l'indicazione della rispettiva capacità nominale corrispondente ad uno dei valori stabiliti negli allegati II e III, punto 1, oppure, in quanto applicabile, un riferimento alle norme UNI EN citate negli allegati.

 

4. Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencati negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato collettivo (2).

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato nazionale imballaggi preconfezionati, recanti il marchio CEE costituito dalla lettera "e" non conformi alle disposizioni del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

 

6. Gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 1 conformi alle disposizioni del presente decreto possono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, essere immessi sul mercato in deroga alle norme speciali in materia di valore della loro quantità nominale o della capacità nominale del contenitore.A decorrere dal 17 agosto 1985, gli imballaggi preconfezionati contemplati dal presente decreto potranno essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle sue disposizioni.Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato prima del termine di cui al comma precedente potranno essere immessi al consumo fino al 17 agosto 1987, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

 

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omettono gli allegati) (1) (3)

  

Note:

(1) Vedi, anche, il D.M. 1° marzo 1988, n. 131.

(1/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 75 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.).

(2) Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1983, n. 48.

(3) Gli allegati sono stati modificati dall'art. 2, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 75 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.). L'art. 3 dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto:"Art. 3. 1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantità nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2".

elenco sanzioni

imp. minimo

imp. massimo

pag. liberatorio

ente benef.

art. 3 c.2 - Detenzione, vendita, immissione sul mercato nazionale di imballaggi preconfezionati recanti marchio CEE senza l'indicazione della massa nominale e del volume nominale del prodotto contenuto. Immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati

€ 154

€ 516

€ 172

uff.registro

art. 3 c.1 - Detenzione, vendita o immissione sul mercato nazionale di imballaggi preconfezionati recanti l'indicazione del marchio CE senza l'indicazione della propria capacità nominale oppure un riferimento alle norme UNI EN.

€ 154

€ 516

€ 172

uff.registro