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D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.

Attuazione dell'articolo della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del Consiglio del 3 maggio 1988, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 è sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3.

2. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 :

a) (1);

b) (2).

 

3. 1.(3).

4. 1. (4).

5. 1. (5).

6. 1. (6).

7. 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

8. 1. (7).

Note:

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 3, D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.

(2)Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.

(3) Modifica gli allegati al D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.

(5) Modifica il comma 5 e aggiunge il comma 5-bis al D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.

(6) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 10, D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.

(7) Modifica gli allegati al D.Lgs 27 settembre 1991, n. 313.