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D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1982, n. 263.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/ 361 relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361.
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Il presente decreto è stato abrogato, con decorrenza dal 31 dicembre 1994, dall'art. 2, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Viste le direttive n. 73/361 del 19 novembre 1973 e n. 76/434 del 13 aprile 1976 emanate rispettivamente dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità europee, concernenti l'attestazione ed il contrassegno di funi metalliche, catene e ganci;
Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;
Emana il seguente decreto:
1. I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, il quale ne forma parte integrante.
Il contrassegno deve contenere almeno:
a) il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
b) gli estremi della relativa attestazione. Gli elementi di cui alla precedente lettera a) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell'impresa, purché siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore diretto le attestazioni ed i contrassegni previsti dal presente decreto devono essere espressi in lingua italiana. Il contrassegno deve essere apposto su ogni fune metallica o su un tratto di catena o su ogni gancio. Il tratto di catena corrisponde alla lunghezza massima di un metro lineare ovvero al numero massimo di venti maglie se inferiori al metro lineare.
2. Ai fini del presente art. 1:
a) per mezzi di sollevamento si intendono le funi metalliche, le catene a maglie in tondino di acciaio ed i ganci destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto;
b) con il termine "attestazione" si intende una dichiarazione del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti specificati nell'allegato e relativi rispettivamente alle funi metalliche, alle catene e ai ganci dei mezzi di sollevamento;
c) con la locuzione "contrassegno" si intendono i simboli apposti o comunque collegati in modo leggibile, indelebile ed inamovibile con i mezzi di sollevamento. Il simbolo può consistere in un marchio di fabbricazione ovvero in una piastrina o in un anello solidamente fissato.
3. Il presente decreto non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ovvero destinati ad essere impiegati a bordo di navi, per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le funicolari e teleferiche e corrispondenti cabine o seggiovie.
È fatto salvo quanto previsto e disposto dall'art. 171, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire un milione per ogni fune o catena di lunghezza non superiore ad un metro, nonché per ogni gancio, fino ad un massimo di lire tre milioni. I relativi proventi sono devoluti allo Stato.
All'accertamento e alla contestazione provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Tali uffici sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico i dati tecnici di cui all'allegato, relativi all'attestazione ed al contrassegno delle funi metalliche, delle catene e dei ganci di cui al presente decreto.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla applicazione del presente decreto ed esercita il controllo nei confronti dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari.
Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo e per gli accertamenti tecnici sono a carico dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
(Si omette l'allegato)
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imp. minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
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art. 1 - Omessa o irregolare apposizione di attestazione o contrassegno su funi metalliche, catene o ganci |
€ 20 |
€ 516 |
€ 40 |
uff.registro |