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D.L. 11 aprile 1986, n. 98

Differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1986, n. 85 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 giugno 1986, n. 252 (Gazz. Uff. 12 giugno 1986, n. 134), entrata in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine fissato dall'articolo 4, primo comma, della L. 8 agosto 1985, n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo unico della L. 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Emana il seguente decreto:

1. 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.

2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.

3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalità previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

a) denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantità di prodotto sgocciolato;

d) la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonché la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi può essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) le modalità di conservazione;

g) la dicitura di identificazione del lotto;

h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette (1).

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(5) L'art. 23, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 ha sostituito l'intero testo del presente decreto-legge con il solo art. 1.