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D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 64

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1993, n. 64, S.O.

Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (2).

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 49 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo d'applicazione.

1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.

3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantità pericolose per la salute umana.

 

 

2. Definizioni.

1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare.

2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se è rimosso, può comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.

 

3. Solventi di estrazione.

1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.2. Possono essere impiegati, altresì, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi.

 

4. Requisiti generali di purezza.

1. I solventi di estrazione non devono contenere:

a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana;

b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad 1 mg/kg.

 

5. Etichettatura.

1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;

b) una menzione chiara che indichi l'idoneità della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

c) una menzione che consenta di identificare il lotto;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunità europee;

e) la quantità espressa in unità di volume;

f) le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue.

5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

6. Solventi destinati ad altri Paesi.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonché a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi.2. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio.

3. È altresì subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.

 

7. Decretazione.

1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1.

 

8. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

 

9. Sanzioni.

1. I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

2. I contravventori alle disposizioni dell'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.

3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni (3).

 

10. Norme transitorie.

 

1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24

mesi.

(Si omettono gli allegati) (4)

 

 

Note:

(2) Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(3) Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(4) Gli allegati sono stati modificati dal D.M. 8 luglio 1994, n. 557 (Gazz. Uff. 30 settembre 1994, n. 229, S.O.), dal D.M. 14 marzo 1996, n. 243 (Gazz. Uff. 6 maggio 1996, n. 104) e dal D.M. 15 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276).

 

 

elenco sanzioni (D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 64)

imp. minimo

imp. massimo

pag. liberatorio

ente benef.

art. 5 - Omessa o irregolare etichettatura di solventi di estrazione per la preparazione di prodotti alimentari

€ 774

€ 4.648

€ 1.548

uff.registro