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L. 26 aprile 1983, n. 136

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119

Biodegradabilità dei detergenti sintetici

Vedi il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1989, n. 250.

1. Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

2. È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per le categorie cationici e anfolitici, e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunità europee (1)

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a Lire 20.000.000.

3. Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo dei detersivi, nonché per valutare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è nominata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità e così composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

da cinque esperti designati dalle regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

4. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti (2)

5. Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, lo esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238 sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

6. Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

7. I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

a) la denominazione del prodotto;

b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;

c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P;

d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle norme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

9. È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125 e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

(3) comma omesso

(4) comma omesso

Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 (, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

10. È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.

Note:

(1)Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 98 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38).

(2)Così sostituito dall'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 428.

(3)Il comma che si omette aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 2-bis.

(4)Il comma che si omette aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 2-bis.

elenco sanzioni

imp. minimo

imp. massimo

pag. liberatorio

ente benef.

art. 7 - Omessa o irregolare apposizione delle indicazioni previste su detersivi confezionati o su documenti di accompagnamento.

€ 258

€ 2.582

€ 516

uff.registro