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Legge 9.1.1991 n. 10

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

28.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e6, il progetto delle pere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta da lprogettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 3. La documentazione di cui al comma deve essere compilata secondo le modalita stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini deivcontrolli e delle verifiche di cui all'articolo 33. 5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, l direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei avori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

 

29. Certificazione delle opere e collaudo. 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.30. Certificazione energetica degli edifici. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata n vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione. 2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato i collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. 3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti. .Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. . Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto andurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale 'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla fornitura i energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. i contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori. 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. 33. Controlli e verifiche.

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in orso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti. 3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.

34. Sanzioni.

  1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
  2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29,ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salvala nullità dello stesso. 6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza

per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.

1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali. 1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.

TITOLO III

Disposizioni finali

38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;

b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;

c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".

4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988". 6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 1 1 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

39. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A

(Articolo 8)

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti

elenco sanzioni

imp. minimo

imp. massimo

pag. liberatorio

ente benef.

art.28 c.1 - Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza senza il consenso preventivo del consumatore

L. 1.000.000

L. 5.000.000

L. 1.666.666

uff.registro

art.29 - Omessa o non veritiera certificazione delle opere eseguite circa il contenimento del consumo energetico negli edifici

L. 1

L. 1

L. 1

uff.registro

art.31 c.1 e c.2 - Mancata adozione di misure per il contenimento energetico ovvero omessa manutenzione degli impianti.

L. 1.000.000

L. 5.000.000

L. 1.666.666

uff.registro

art.31 c.4 - Stipulazione di contratti di fornitura di energia o conduzione impianti in difformita' dalla legge

L. 1

L. 1

L. 1

uff.registro

art.32 - Omessa o irregolare certificazione o informazione ai consumatori delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti.

L. 5.000.000

L. 50.000.000

L. 10.000.000

uff.registro

art.34 c.2 - Esecuzione di opere di contenimento del consumo energetico negli edifici difformi dalla documentazione depositata o dalle prescrizioni di legge

L. 1

L. 1

L. 1

uff.registro

art.34 c.3 - Non veritiera relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni da parte del progettista circa le opere di contenimento del consumo energetico negli edifici

L. 1

L. 1

L. 1

uff.registro

art.34 c.4 - Omesso o irregolare collaudo delle opere di contenimento del consumo energetico negli edifici

L. 1

L. 1

L. 1

uff.registro

art.34 c.8 - Omessa nomina o comunicazione della nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

L. 10.000.000

L. 100.000.000

L. 20.000.000

uff.registro