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D.Lgs. 25-2-2000 n. 68
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2000, n. 72.
Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;
Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 32 del 22 aprile 1999;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1. (1).
2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a)(2).
b) (3)
3. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1. (4)
4. Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1.(5)
5. Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1. (6)
6. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1. (7)
7. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1.(8).
8. Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
1.(9).
9. Norme transitorie.
1. È consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Note:
(1)Aggiunge la lettera m-bis) al comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(3) Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(4) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(5) Sostituisce la lettera a) al comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(6) Sostituisce l'art. 8, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(7) Sostituisce il comma 1, dell'art. 17, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(8) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 17, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
(9) Sostituisce l'art. 18, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.