Torna alla tabella

Lett.Circ. 19 marzo 2001, n. 503957

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio C3.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente l'attività di agente di affari in mediazione

È di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge "Apertura e regolazione dei mercati" collegato alla legge finanziaria 2000, definitivamente approvata dalla Camera il 27 febbraio 2001 (ndr: legge 5 marzo 2001, n. 57).

L'articolo 18 della predetta legge apporta alcune modificazioni e integrazioni alla legge citata in oggetto, in particolare, detta nuove disposizioni in materia di accesso al ruolo nonché di attività incompatibili con la mediazione ed inoltre introduce la prestazione di una idonea garanzia assicurativa.

Per quanto concerne l'accesso al ruolo si evidenziano i seguenti elementi:

- l'iscrizione non potrà più realizzarsi in forma diretta;

- il titolo di studio minimo richiesto per frequentare il corso e sostenere l'apposito esame è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, non più differenziato per indirizzo;

- l'alternativa al corso ed esame è costituita da un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.

L'individuazione delle modalità e delle caratteristiche del corso di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono demandate ad un decreto ministeriale.

A fronte del vuoto normativo che si verrebbe a creare nell'intervallo fra l'entrata in vigore della nuova legge e l'emanazione del regolamento ministeriale, che necessita di ben definiti tempi tecnici, e per assicurare la correntezza amministrativa, si ritiene che i corsi e gli esami potranno continuare ad essere organizzati così come attualmente disciplinati, anche dopo l'entrata in vigore della legge.

In merito ai corsi in atto si suggerisce di ridurne al massimo i tempi di svolgimento, sempre nel rispetto del numero delle ore previste; ovviamente l'esame e l'iscrizione si dovranno perfezionare prima dell'entrata in vigore della legge in argomento, al fine di permettere l'accesso al ruolo secondo le regole della vecchia normativa. A tale proposito, e per economia dei tempi, si suggerisce che le Commissioni di esame e per la tenuta del ruolo tengano riunioni in contemporanea.

Circa le incompatibilità, si evidenzia, innanzitutto, l'eliminazione della lettera b) dell'articolo 5, comma 3, (iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili). Pertanto, le incompatibilità sussistono solo in presenza dell'effettivo esercizio di attività imprenditoriali e professionali. Per quanto concerne l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, si richiamano le circolari emanate in relazione alla disciplina sul part-time.

Lo scrivente si riserva, infine, di fornire ulteriori indicazioni anche in sede di risposte a singoli quesiti su tutta la materia.

Il Direttore generale

Dott. Piero Antonio Cinti