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D.M. 8-2-1997 n. 101

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Uff. 19 aprile 1997, n. 91.

Regolamento di attuazione della L. 10 aprile 1991, n. 126 , recante norme per l'informazione del consumatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1993;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della citata legge, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, siano emanate le norme di attuazione del comma 1 della legge stessa, anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i princìpi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1 della legge citata e che prevede altresì che con lo stesso decreto siano disciplinati i casi in cui è consentito riportare in lingua originaria alcune indicazioni;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla citata legge anche prevedendo che con successivi provvedimenti possano essere individuate, in relazione a particolari categorie di prodotti, ulteriori modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla legge stessa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Ritenuto di non accogliere il predetto parere del Consiglio di Stato limitatamente all'osservazione concernente l'opportunità di inserire, all'articolo 12, un nuovo comma 3 concernente l'indicazione delle limitazioni temporali del prodotto, in considerazione del fatto che per la generalità dei prodotti per i quali il decorso del tempo assume rilievo determinante, tale aspetto è già disciplinato da disposizioni nazionali armonizzate, non applicandosi conseguentemente il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1-bis della citata legge n. 126 del 1991, mentre per gli altri prodotti, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13, devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie per la corretta fruizione del prodotto e per evitare i pericoli derivanti dal suo uso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 16812-I.20.5 in data 7 agosto 1996;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo DAGL n. 1/1.1.4/31890/4.13.91, rispettivamente del 7 ottobre 1996 e del 9 gennaio 1997, con le quali si precisa che la presa d'atto della predetta comunicazione vale come concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza del Ministro delle politiche dell'Unione europea, e che il provvedimento non va comunque sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri;

adotta il seguente regolamento:

Capo I - Disposizioni generali

1. Obblighi di informazione.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Ambito di applicazione.

1. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad esse utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Capo II - Modalità di apposizione delle indicazioni

3. Indicazioni per i prodotti preconfezionati.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.

3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.

4. Indicazioni per prodotti sfusi.

1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.

5. Indicazioni in lingua non italiana.

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.

2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

3. Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

Capo III - Denominazione legale o merceologica

6. Indicazione della denominazione legale o merceologica.

1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.

7. Esclusioni dell'obbligo di indicazione.

1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorché questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.

2. Fatto salvo il divieto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.

Capo IV - Materiali e sostanze pericolosi

8. Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge, per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive norme di modificazione ed attuazione.

9. Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 8 deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.

2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.

Capo V - Materiali impiegati e metodi di lavorazione

10. Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione.

1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:

a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;

b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.

2. È fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.

11. Esclusione dall'obbligo di indicazione.

1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.

Capo VI - Istruzioni e precauzioni d'uso

12. Istruzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

13. Precauzioni d'uso.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge e conformemente al disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmente o per lotti.

2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 8 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non siano già disciplinati da specifiche disposizioni.

14. Categorie particolari di prodotti.

1. Con ulteriori provvedimenti possono essere approva te modalità tecniche di adempimento in relazione a particolari categorie di prodotti.