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D.M. 26 giugno 1998, n. 308
Ufficiale Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1998, n. 198.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici.
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DELLA SANITÀ E DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea;
Vista la direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995;
Considerato che la direttiva 95/27/CE, tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto, reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-3F/3 del 12 maggio 1998;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE".
Articolo 2
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono aggiunte, in fine, dopo la parola "pubblici" le seguenti parole: ", a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 Kw".
Articolo 3
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Articolo 4
Note:
(1)Sostituisce il comma 4 dell'articolo 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 135.
(2)Aggiunge, dopo il comma 4, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 135.
(3)Sostituisce il comma 6 dell'articolo 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 135.
(4 )Aggiunge, dopo l'allegato VI, gli allegati VII, VIII e IX al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 135.