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D.M. 3 febbraio 1977

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 1977, n. 34.

Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO PER LA SANITÀ e IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

 

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, che prevede l'emanazione di norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate;

Decreta:

 

1. La vendita delle carni congelate, sia allo stato di congelazione sia allo stato di scongelazione, è consentita esclusivamente negli esercizi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie che seguono.

 

2. Le carni congelate comunque destinate alla vendita per il consumo debbono provenire esclusivamente da stabilimenti o da depositi frigoriferi riconosciuti idonei ed autorizzati a norma delle disposizioni vigenti, presso i quali siano state conservate in impianti adeguati ed ivi mantenute a temperatura non superiore a -15 °C.Negli esercizi di cui al precedente art. 1 è vietato il ricongelamento delle carni. Il ricongelamento è consentito soltanto negli stabilimenti di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle esigenze di disossamento e sezionamento per l'immissione al consumo diretto delle carni congelate.Il ricongelamento deve avvenire secondo le tecniche normalmente impiegate e ritenute idonee per il congelamento delle carni (2).

 

3. Le carni congelate possono essere distribuite dagli stabilimenti o depositi frigoriferi di cui all'art. 2, sia allo stato di congelazione sia a quello di scongelazione.Qualora le carni siano distribuite allo stato di scongelazione, tale procedimento deve essere effettuato da detti stabilimenti o depositi in idonee celle frigorifere ed a temperature comprese fra + 2 e + 4 °C.Altre tecniche di scongelamento possono essere autorizzate dal Ministero della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

 

4. Il trasporto delle carni congelate, allo stato di congelazione o di scongelazione, deve effettuarsi con veicoli opportunamente coibentati, con dispositivi tali da assicurare il mantenimento delle temperature prescritte, rispettivamente per le carni allo stato di congelazione o di scongelazione.L'impiego di tali mezzi di trasporto è disciplinato dalle disposizioni dell'OACIS 30 maggio 1951, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, salvo successive modifiche e integrazioni.

 

5. Gli esercizi in cui si effettui la vendita di carni congelate in stato di congelazione devono possedere:a) banchi o armadi frigoriferi destinati alla vendita di tali carni con temperatura non superiore a - 15 °C;b) celle frigorifere per il deposito di tali carni, con temperatura non superiore a -15 °C, ove lo richiedano le esigenze commerciali (2).Qualora la vendita al dettaglio di carni congelate in stato di congelazione non venga effettuata in tagli preconfezionati è inoltre richiesta una adeguata attrezzatura di sezionamento.L'eventuale vendita di selvaggina in stato di congelazione, non spellata o non spennata, può avvenire soltanto in appositi banchi o scomparti separati da quelli in cui sono conservate le altre carni in stato di congelazione.La conservazione promiscua di carni con selvaggina non spellata e non spennata è consentita solo se questa è collocata in appositi contenitori o involucri chiusi e impermeabili.

 

6. Sulle carni congelate preconfezionate in confezione originale debbono figurare con caratteri ben leggibili ed indelebili, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le seguenti indicazioni:la denominazione "carne congelata";il nome e la sede dell'impresa che ha effettuato il congelamento;la sede dello stabilimento di congelazione;la sigla "VS" attestante l'avvenuta ispezione sanitaria;il peso netto;la specie di appartenenza ed il relativo taglio anatomico;la data di confezionamento in codice;la temperatura di conservazione e le istruzioni per il corretto scongelamento.

 

7. Gli esercizi in cui si effettui la vendita di carni congelate in stato di scongelazione, sia che lo scongelamento venga effettuato presso gli impianti di cui al precedente art. 3 sia che venga effettuato presso gli stessi esercizi, devono possedere banchi o armadi frigoriferi che assicurino temperature non superiori a -4 °C, separati dai banchi destinati alla vendita delle carni fresche, o muniti di parete divisoria igienicamente idonea che le separi da queste ultime, distinte per specie nel modo seguente:a) un banco o scomparto per carni bovine, bufaline, suine e ovicaprine;b) un banco o scomparto per carni avicunicole e della selvaggina allevata.Ai diversi banchi o scomparti devono corrispondere in ogni caso taglieri, utensili ed attrezzature distinti.L'eventuale deposito nelle celle frigorifere deve avvenire in scomparti distinti nel modo suindicato ovvero in idonei contenitori lavabili e disinfettabili.Il procedimento di scongelazione delle carni congelate e la loro conservazione possono essere effettuati nelle stesse celle frigorifere in cui sono conservate le carni fresche, purché sia stata rispettata la distinzione di cui al comma precedente e la temperatura della cella sia quella indicata nel secondo comma del precedente art. 3.Per il procedimento di scongelamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3. I banchi o armadi frigoriferi oltre a risultare conformi ai requisiti del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, devono essere costruiti con materiale inalterabile ed impermeabile, devono risultare facilmente lavabili e distinfettabili e devono essere dotati, per l'esposizione al pubblico della carne, di apposite vetrine fornite di adeguati sistemi di protezione contro ogni contaminazione esterna. Essi devono comunque assicurare il mantenimento della temperatura di cui ai precedenti articoli.È consentito l'impiego, per la vendita, di banchi o armadi frigoriferi dotati di scomparti distinti e coibentati, a temperatura differenziata.

 

8. La vendita delle carni deve avvenire in banchi separati e con utensili ed attrezzature distinti da quelli utilizzati per i prodotti di salumeria.Uguale separazione è prescritta nei riguardi delle uova.Presso gli esercizi di vendita al dettaglio è consentita la preparazione, ai fini della vendita, di carni scongelate macinate o tritate soltanto in presenza del consumatore che le richiede.

 

9. Le insegne o tabelle di cui all'art. 4, primo comma, sub-art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito nella legge 18 marzo 1977, n. 63, debbono contenere la dizione "carni fresche" o "carni congelate" o "carni scongelate", secondo lo stato della carne che si intende porre in vendita nell'esercizio, seguita dall'indicazione delle specie di animali di cui al secondo comma.Le specie degli animali considerate nell'art. 4, primo comma, sub-art. 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, sono le seguenti:

a) bovina;

b) bufalina;

c) suina;

d) ovina;

e) caprina;

f) avicunicola;

g) selvaggina.

Le insegne o tabelle menzionate nel primo comma debbono essere scritte in caratteri tali da risultare facilmente leggibili (2).

 

10. I cartellini apposti sulle carni esposte al pubblico, oltre al prezzo unitario per chilogrammo, debbono recare le seguenti indicazioni ben visibili relative alla specie delle carni:a) per i bovini: vitello o bovino adulto;

b) per i suini: suino;c) per i bufalini: bufalo o annutolo;d) per gli ovini: agnello od ovino adulto;

e) per i caprini: capretto o caprino adulto;f) per i volatili da cortile, per i conigli, per la selvaggina: l'animale da cui la carne deriva (ossia pollo, coniglio ed altri).

Il Comitato interministeriale prezzi, nell'ambito delle proprie competenze in materia di disciplina dei prezzi, può stabilire che i cartellini di cui al primo comma debbano recare ulteriori indicazioni per quanto riguarda le carni di bovino adulto.I cartellini debbono inoltre indicare in modo facilmente leggibile se si tratti di carne fresca, congelata o scongelata (2).

 

11. La nuova tabella unificata risultante dal disposto dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1977, n. 63, è sottoposta alle stesse norme concernenti congiuntamente le tabelle II e III del decreto ministeriale 30 agosto 1971.Nella comunicazione prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1977, n. 63, l'interessato deve dichiarare che il locale e le attrezzature sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti e dal presente decreto. Inviata la comunicazione, l'interessato ha facoltà di iniziare immediatamente la vendita promiscua di carni fresche, congelate o scongelate, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie suddette.Qualora l'accertamento prescritto dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1977, n. 63, abbia esito positivo, il sindaco converte la preesistente autorizzazione alla vendita nell'autorizzazione per la tabella unificata risultante dal disposto del medesimo articolo 3. Il provvedimento di conversione non è subordinato alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dal piano comunale, e la vendita promiscua prosegue in attesa del rilascio del provvedimento stesso.Qualora l'accertamento abbia esito negativo, il sindaco dispone l'immediata sospensione della vendita di quelle carni in relazione alle quali non sussistano le condizioni igienico-sanitarie necessarie per consentirla e si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.I titolari della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 30 agosto 1971 possono effettuare la vendita delle carni congelate e scongelate alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite per i titolari della tabella unificata in base a quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3. Qualora l'accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte abbia esito positivo, il sindaco dispone l'eliminazione della tabella VIII delle parole "ad eccezione delle carni e frattaglie congelate di cui alla tabella III".Coloro che successivamente all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1977, n. 63, di conversione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, ottengano ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, l'autorizzazione per la tabella unificata prevista dalla legge di conversione suddetta o per la tabella VIII di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971, possono mettere in vendita promiscuamente carni fresche, congelate e scongelate solo dopo che la competente autorità abbia attestato la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti e dal presente decreto (2).

 

12. Il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito nella legge 18 marzo 1977, n. 63, e il presente regolamento si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971, esclusivamente per le carni che formavano oggetto della loro attività al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso.

L'esito positivo dell'accertamento è annotato dal sindaco sull'autorizzazione dell'interessato e non dà luogo ad alcun provvedimento di conversione dell'autorizzazione stessa (2).

13. Chiunque ponga in vendita congiuntamente carne fresca, congelata e scongelata senza aver fatto la comunicazione di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1977, n. 63, è punito con la sanzione amministrativa di L. 5.000.000.

Per le violazioni alle altre disposizioni del presente decreto non punibili in base alle norme igienico-sanitarie vigenti ed al terzo comma dell'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2).

 

Note:

(2) Articolo così sostituito dal D.M. 1° aprile 1977 (Gazz. Uff. 5 aprile 1977, n. 92), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

elenco sanzioni (D.M. 3 febbraio 1977)

imp. minimo

imp. massimo

pag. liberatorio

ente benef.

art. 9 - le insegne o tabelle devono contenere l'indicazione di carni fresche o congelate.

L. 500.000

L. 5.000.000

L. 1.000.000

uff.registro

art.10 - Omessa indicazione su cartellini apposti sulle carni esposte al pubblico del prezzo unitario e della specie animale.

L. 500.000

L. 5.000.000

L. 1.000.000

uff.registro

art.13 (in relazione all'art.3 e art.1 D.L.17.01.77, n.3) - Vendita congiunta carne fresca e congelata senza comunicazione al Comune.

L. 5.000.000

L. 5.000.000

L. 1.666.666

uff.registro