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Pubblicata nel B.U. della Regione Toscana 3 maggio 1988, n. 2
Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigia
ne.Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato (1).
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(1) Titolo così modificato dall'art. 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
Art. 1
Oggetto della legge.
1. La presente legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 disciplina le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato, l'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.
TITOLO I
Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato
Art. 2
Organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato.
1.Sono organi amministrativi, di rappresentanza e tutela dell'artigianato in Toscana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 9, 10, 11 e 4° e 5° comma dell'art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443 le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato.
2. Rimangono ferme le competenze statuarie e di legge, statale e regionale, della Regione, delle Province e dei Comuni, singoli ed associati.
Art. 3
Commissione circondariale di Prato. (3).
Capo I - Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 4
Funzioni e compiti.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le funzioni riguardanti:
a) le deliberazioni relative alle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni delle imprese artigiane agli Albi provinciali, previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, commi 3 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le iscrizioni, modificazioni, cancellazioni negli elenchi previdenziali, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (3).
b) la revisione degli Albi;
c) [il rilascio delle certificazioni relative alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo] (4);
d) [le attività di propria competenza in ordine alla elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato] (4);
e) la compilazione e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all'Albo e delle relative variazioni.
2. [Le Commissioni svolgono altresì i seguenti compiti di:
a) elaborazione di programmi di attività ed iniziative rivolte alla valorizzazione dell'artigianato con particolare riferimento alle lavorazioni artistiche;
b) collaborazione con la Commissione regionale per l'artigianato, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con le Province ed i Comuni singoli e associati, in ordine alle funzioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 15;
c) predisposizione di una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale, concernente la situazione e le prospettive dell'artigianato nel territorio di competenza] (5).
Art. 5
Composizione - Presidenza.
1. Le Commissioni provinciali dell'Artigianato sono composte da 11 membri così ripartiti:
a) sei titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, dalle organizzazioni di categoria operanti a livello provinciale,b) un rappresentante dell'I.N.P.S.;
c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro,
d) un rappresentante della direzione provinciale dell'I.N.A.I.L.;
e) due esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta regionale.
2. Le Commissioni eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del primo comma un presidente ed un vicepresidente.
3. Svolge le funzioni di segreteria un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nominato dalla Giunta camerale, previo assenso del Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato (6).
2. Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti titolari di impresa artigiana.
3. Svolge funzioni di segretario il funzionario dell'ufficio di segreteria nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato".
Art. 6
Durata.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato durano in carica cinque anni.2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle Commissioni.3. Alla scadenza le Commissioni continuano ad espletare le proprie funzioni sino all'insediamento delle nuove.
Art. 7
Rapporti con il sistema camerale - Sede.
1.Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (7).
Art. 8
Costituzione. - Insediamento.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta 2. Il Presidente della Giunta regionale chiede ai titolari delle competenze di cui all'art. 5 le rispettive designazioni che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta e procede alla valida costituzione delle Commissioni stesse entro i successivi quindici giorni. (8).3. L'insediamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato avviene, ove possibile, nella stessa data.4. All'insediamento di ciascuna delle Commissioni provinciali provvede il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o suo delegato, che la presiede (9). Questi convoca la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente (10).5. L'esito dell'elezione è tempestivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale agli effetti di cui all'art. 19 in riferimento all'art. 17, 1° comma, lett. a).
Art. 9
Decadenza dei componenti. - Sostituzione.
I componenti delle Commissioni provinciali decadono dall'ufficio in caso di:a) perdita dei prescritti requisiti;
b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione ai sensi dell lettere a), b), c), d) ed e), del 1° comma dell'art. 5 (11);c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.2. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale su designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'art. 5. (12).
Art. 10
Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione.
1. Ai componenti le Commissioni provinciali per l'artigianato è attribuita l'indennità nonché il trattamento economico di missione stabiliti da apposita legge regionale da emanarsi entro 60 giorni.
Art. 11
Organizzazione.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono dotate di adeguati uffici di segreteria i quali in rapporto funzionale con le stesse provvedono:a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni da assumere dalle Commissioni,b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni,c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti delle Commissioni. (9).
3. Il Consiglio regionale, a norma dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 1984, n. 22 provvede alla determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.
4. Il personale assegnato a tali uffici è alle dipendenze funzionali delle Commissioni".
Art. 12
Convenzioni con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[1. Le convenzioni fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle Commissioni e delle attività di segreteria e fermo quanto disposto dall'art. 5, 3° comma e all'art. 11, prevedono:a) la determinazione dei locali, attrezzature e materiali necessari e le modalità della loro utilizzazione;b) la determinazione delle unità di personale messo a disposizione delle Camere di commercio in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11, secondo comma;c) l'automazione delle certificazioni e degli altri atti connessi alla gestione dell'Albo, attraverso le prestazioni dei centri di elaborazione di cui dispongono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;d) la regolamentazione dei conseguenti, reciproci rapporti finanziari.2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, in conformità a deliberazioni della Giunta] (13).
Art. 13
Funzionamento.
1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato provvede il Presidente. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di tre giorni avanti la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.2. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente della Commissione, tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri. L'iscrizione di diritto di affari all'ordine del giorno può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 14
Direttive tecnico-amministrative e vigilanza. - Commissariamento.
1.[Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le attività di cui all'art. 4, in conformità al programma regionale di sviluppo e alle direttive tecnico-amministrative eventualmente impartite dalla Giunta regionale] (5).2. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.3. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di gravi ripetute irregolarità il Presidente della Giunta, previa diffida, provvede allo scioglimento della Commissione ed alla successiva nomina del Commissario straordinario ai sensi della L.R. 16 giugno 1994, n. 45 (14).4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni di competenza della Commissione per la durata stabilita nell'atto di nomina.
Capo II - Commissione regionale per l'artigianato
Art. 15
Funzioni e compiti.
1. La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana:a) decide i ricorsi in via amministrativa ai sensi degli art. 42 e 43;b) [provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali] (4);c) esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;d) coordina le attività delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a);e) presta consulenza alla Regione, all'Anci e all'Uncem regionale, all'Urpt e all'Unione regionale delle camere di commercio in merito ai problemi dell'artigianato;f) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente la situazione e le prospettive dell'artigianato toscano.
Art. 16
Attività statistiche e di programmazione dell'artigianato - Convenzione con centri di elaborazione
dati.
[1. Le attività relative allo svolgimento delle funzioni attribuite in materia statistica e di programmazione alla Commissione regionale ai sensi dell'art. 15, lett. b) e c) e ai relativi compiti di collaborazione delle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 4, 2° comma, lett. b), sono svolte in conformità a direttive ecnico-amministrative della Giunta regionale.2. A tal fine, per il perseguimento di finalità globali di sviluppo economico nel settore, la Giunta regionale, in conformità alla normativa generale nella materia e con riferimento al Programma regionale di sviluppo e agli altri atti di programmazione, verifica la coerenza delle attività di cui al 1° comma con quelle proprie dell'Amministrazione regionale e di soggetti ed organismi terzi.3. Sulla base delle direttive tecnico-amministrative ed agli effetti di cui ai commi precedenti, possono essere stipulate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, in conformità a deliberazione della Giunta, convenzioni con centri di elaborazione dati.] (13).
Art. 17
Composizione. - Presidenza.
1. La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana è composta:a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;b) da tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.2. Partecipano alle riunioni della Commissione regionale per l'artigianato, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio.3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Svolge funzioni di segretario il funzionario dell'ufficio di segreteria nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.
Art. 18
Durata. Sede.
1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni secondo la disciplina di cui all'art. 6.
2.La Commissione ha sede presso l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (15).
Art. 19
Costituzione. Insediamento.
1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta 2. [Ricevuta comunicazione dell'esito delle elezioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17, 1° comma, il Presidente della Giunta regionale, trascorsi trenta giorni dalla data in cui ha provveduto a trasmettere le richieste di designazione di cui alla lett. c) del 1° comma e del 2° comma del citato art. 17, procede alla valida costituzione della Commissione] (5).3. All'insediamento della Commissione provvede il Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Questi convoca e presiede la Commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Art. 20
Decadenza dei componenti. Sostituzione.
1. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dall'ufficio in caso di:a) perdita dei prescritti requisiti;b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione (16);c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.2. La decadenza da componente della Commissione regionale comporta la decadenza da Presidente della Commissione provinciale.3. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.4. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su elezione o designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'art. 17.
Art. 21
Indennità, rimborso spese e trattamento economico.
1. Ai componenti la Commissione regionale per l'artigianato è attribuita l'indennità e il trattamento economico di missione, secondo la disciplina di cui all'art. 10.
Art. 22
Organizzazione e funzionamento. - Regolamento.
1. La Commissione regionale per l'artigianato è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:- alla tenuta del protocollo dei ricorsi;- agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle relative delibere;- alla pubblicità e alla conservazione degli atti;- agli adempimenti connessi alle funzioni, in materia statistica e di programmazione della Commissione, nonché ad ogni altro compito di essa.2. Il funzionamento operativo dell'ufficio di segreteria è assicurato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana e regolamentato da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'Unione stessa .3. [Il personale assegnato a tale ufficio è alle dipendenze funzionali della Commissione].4. Il funzionamento della Commissione regionale, per quanto attiene alla convocazione, all'avviso di convocazione, all'ordine del giorno delle sedute, alla validità di queste e delle deliberazioni, segue la disciplina dell'art. 13.
Art. 23
Direttive tecnico-amministrative. - Vigilanza. - Commissariamento.
1. La Commissione regionale per l'artigianato è soggetta alla disciplina in materia di direttive tecnico-amministrative, vigilanza e commissariamento di cui all'art. 14.
TITOLO II
Albo provinciale delle imprese artigiane
Capo I - Norme generali
Art. 24
Costituzione.
1. Sono costituiti in Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo la disciplina degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 13, 3° e 4° comma della stessa, nonché delle norme da questa richiamate, gli Albi provinciali delle imprese artigiane, con il carattere della obbligatorietà della iscrizione delle imprese aventi titolo.2. L'iscrizione all'Albo è costituita e, specificatamente è condizione:a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;b) per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.3. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione, fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
Art. 25
Contenuto.
1. Gli Albi provinciali delle imprese artigiane contengono la iscrizione, la modificazione la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria.2. In separata sezione degli Albi e secondo la disciplina del successivo art. 47, sono contenute le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane.
Art. 26
Tenuta e sede. - Pubblicità.
1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è attestata nell'ambito della certificazione relativa all'iscrizione nel Registro delle imprese.2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese artigiane in base ai dati delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese (17).
3. Gli Albi sono pubblici e possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta".
Art. 27
Albo e registro esercenti il commercio.
1. Ai sensi dell'art. 5, 6° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve le disposizioni previste dalle specifiche normative statali, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane per quanto attiene:
a) alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi contigui;
b) alla fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commissionato.
Art. 28
Albo e registro ditte.
[1. Ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 nel registro delle ditte sono annotate d'ufficio, entro quindici giorni dalla rispettiva presentazione, le domande di iscrizioni all'Albo provinciale delle imprese artigiane e le eventuali, successive domande di modifica e di cancellazione, fermo rimanendo il disposto dell'art. 35 e stante la disciplina di cui all'art. 30, 3° comma e agli artt. 37, 5° comma e 41, 3° comma della presente legge] (13).
Capo II - Iscrizioni, modificazioni, cancellazione
Art. 29
Requisiti.
1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione e della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 3° e 5° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo le norme di cui alle Sezioni seguenti.[2. Sono iscritte di diritto agli Albi costituiti ai sensi dell'art. 24 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte agli Albi di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860] (5).
Sezione I - Procedimento su domanda dell'interessato
Paragrafo I - Domanda
Art. 30
Presentazione.
1. La domanda di iscrizione deve essere presentata a cura dell'imprenditore o del legale rappresentante della società alla Camera di commercio nel cui territorio ha la sede operativa principale nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dei requisiti artigiani.2. La domanda, redatta sugli appositi modelli predisposti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve contenere tra l'altro:a) l'indicazione della data in cui l'impresa ha acquisito i requisiti artigiani,b) la specifica e, ove possibile, la documentazione, dei requisiti prescritti,c) gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese o di presentazione della relativa domanda di iscrizione, se non presentata contestualmente a quella relativa al registro delle imprese,) la richiesta di iscrizione degli aventi titolo negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (18).
3. La Commissione provvede all'immediato inoltro di copia della domanda e della documentazione al Comune ove ha sede l'impresa agli effetti dell'istruttoria prevista dall'art. 36, nonché di altra copia della domanda all'ufficio competente agli effetti dell'annotazione al registro delle ditte".
Art. 31
Contenuto.
[1. Le domande di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane contengono i dati e gli elementi relativi all'esercizio in forma individuale o societaria, dell'attività artigianale in stretta aderenza ai requisiti dell'impresa artigiana di cui all'art. 29, nonché la conseguente, necessaria documentazione.
2. Le domande di modificazione e cancellazione dall'Albo contengono i dati, gli elementi e la documentazione relativi all'impresa artigiana con riferimento ai requisiti detti, per quanto attiene ai relativi fatti modificativi o estintivi] (19).
Art. 32
Soggetti obbligati.
2. Per le imprese in forme di società, tale obbligo spetta al legale rappresentante della società, ad eventuali procuratori generali o speciali ed agli amministratori di essa.
3. I soggetti indicati ai commi precedenti sono obbligati in solido agli effetti delle disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Capo III del presente Titolo.
Art. 33
Termini.
1. Le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva devono essere documentate, a cura dell'impresa costituita in forma societaria, anche per i conseguenti aggiornamenti ai fini previdenziali.
2. L'impresa è tenuta a denunciare i fatti che determinano la perdita dei requisiti di iscrivibilità all'Albo, chiedendo la relativa cancellazione.
3. Le Commissioni provinciali, ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri Enti od uffici, della perdita da parte dell'impresa dei requisiti, procedono ad accertamenti d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi, ed adottano eventuali provvedimenti di cancellazione, avverso i quali è proponibile ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato nel termine di 60 giorni della notificazione. Gli Enti ed uffici che hanno proceduto alla segnalazione possono parimenti, nel medesimo termine, proporre ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, avverso il provvedimento di archiviazione.
4. I termini per l'iscrizione, le modifiche e le cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane sono quelli fissati per il registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. (20).
Art. 34
Adempimenti.
[1. L'imprenditore, nel caso di impresa individuale, ed il legale rappresentante, per l'impresa di società, sono inoltre obbligati a depositare le loro firme presso la competente Commissione provinciale per l'artigianato.
3. Il deposito delle firme avviene in calce alla domanda di iscrizione o con atto separato.
4. Le firme sono autenticate nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15] (13).
Art. 35
Esenzione dalla denuncia al registro ditte.
[1. Le domande di iscrizione, modificazione e cessazione di cui alla disciplina degli articoli precedenti esimono gli interessati dall'obbligo di denuncia alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura agli effetti dell'annotazione di esse sul registro delle ditte] (13).
Paragrafo II - Decisione
Art. 36
Istruttoria comunale.
[1. Ai sensi dell'art. 63, 4° comma, lett. a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7, 1° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443, i Comuni provvedono agli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dai relativi Albi.
2. L'istruzione e la certificazione avvengono con riferimento ala situazione di fatto e di diritto degli esercenti attività artigianale in rispondenza al possesso da parte di essi dei requisiti dell'impresa artigiana.
Al riguardo i Comuni sono tenuti a provvedere entro venticinque giorni dal ricevimento della copia della domanda corredata dalla prescritta documentazione] (13).
Art. 37
Delibera della Commissione provinciale per l'artigianato.
1. La Commissione provinciale dell'artigianato, mediante gli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed anche con accertamenti diretti, procede all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, verificando la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443; a tale scopo la Commissione può avvalersi dell'opera del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa.
2. Il provvedimento di iscrizione o di negata iscrizione adottato dalla Commissione provinciale dell'artigianato deve essere notificato all'impresa richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ove la notifica non avvenga nel termine prescritto, la domanda si ha per accolta, e l'impresa viene iscritta all'Albo delle imprese artigiane.
3. Gli effetti delle deliberazioni decorrono, sia per le imprese individuali che societarie, dalla data di assunzione dell'atto della Commissione provinciale per l'artigianato per quanto concerne l'iscrizione e rispettivamente dal fatto che ha comportato la modifica o la cancellazione. (21).
3. Le delibere vanno notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Gli effetti delle deliberazioni decorrono, sia per le imprese individuali che societarie, dalla data della assunzione dell'atto della Commissione provinciale per l'artigianato per quanto concerne l'iscrizione e rispettivamente dal fatto che ha comportato la modifica o la cancellazione.
5. A cura della Commissione, si provvede alle conseguenti registrazioni sull'Albo e alla trasmissione di copia della delibera all'Ufficio competente per l'annotazione sul registro ditte".
Art. 38
Silenzio - Accoglimento.
[1. Le domande si hanno per accolte, se la decisione della Commissione provinciale per l'artigianato non è stata notificata al richiedente entro il termine indicato al 3° comma nell'articolo precedente.
2. Il Presidente è tenuto ad informare la Commissione, nella riunione immediatamente successiva, delle domande accolte per decorrenza dei termini ed a farne constare a verbale le ragioni.
3. A cura della Commissione si procede alle conseguenti registrazioni sull'Albo provinciale delle imprese artigiane e se ne dà comunicazione al Registro delle ditte] (13).
Sezione II - Verifica della sussistenza dei requisiti
Art. 39
Procedimento d'ufficio.
[1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29, le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.
2. Le Commissioni sono obbligate a procedere a tali accertamenti allorquando gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi amministrazione interessata danno comunicazione alla Commissione di aver riscontrato, nell'esercizio delle loro funzioni, l'inesistenza di uno dei requisiti nei riguardi di imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
4. Dell'apertura del procedimento d'ufficio è data in ogni caso comunicazione all' interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento] (13).
Art. 40
Revisione dell'Albo.
1. Sempre ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi Albi ogni trenta mesi.
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori e certificativi da parte dei Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione, invia loro gli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'Albo che risultano esercenti l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i detti atti alla Commissione entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.
3. Per la prima revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane, il termine di trenta mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 41
Delibera.
[1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato deliberano sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni che si rendano necessarie sulla base delle risultanze emerse in sede di accertamenti d'ufficio o di procedimento di revisione ai sensi dei precedenti artt. 39 e 40.
2. Ove il procedimento d'ufficio sia stato iniziato a seguito della comunicazione di cui al 2° comma dell'art. 39, la decisione è assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione medesima e va notificata all'organismo che ha effettuato tale comunicazione. In ogni caso, le decisioni di cui al primo comma vanno notificate alle imprese interessate.
3. A cura della Commissione si provvede alla conseguente registrazione sull'Albo ed alla trasmissione di copia della delibera all'ufficio competente per l'annotazione sul registro ditte] (13).
Sezione III - Ricorsi e impugnative
Art. 42
Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato.
2. Il ricorso è esperibile entro sessanta giorni dalla notificazione della delibera, da parte, oltre che degli interessati, dagli organismi indicati all'art. 39, 2° comma e di eventuali terzi interessati.
3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.
Art. 43
Delibera.
1. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, assunte su ricorso ai sensi dell'articolo precedente, sono notificate alle parti interessate ed altresì trasmesse, per le conseguenti registrazioni, alla Commissione provinciale per l'artigianato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. Le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo la disciplina prevista dall'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo e dall'articolo precedente si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Sezione IV - Pubblicità
Art. 44
Albi delle deliberazioni.
1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali sono affisse all'Albo camerale in copia autenticata, entro quindici giorni dalla loro adozione e per un periodo di almeno otto giorni. (22).
Art. 45
Bollettino.
1. A cura della Giunta Regionale è pubblicato un bollettino semestrale contenente le delibere della Commissione regionale relative alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo.
2. A tal fine la Commissione è tenuta a trasmettere copia di tali atti alla Giunta.
3. Il bollettino è inviato alle Commissioni regionali e provinciali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli uffici dell'I.N.P.S. e del Lavoro e agli enti e associazioni interessati.
4. [La Giunta provvede agli adempimenti di competenza e impartisce le opportune disposizioni, anche agli effetti dello studio e dell'eventuale estensione dell'iniziativa alle delibere delle Commissioni provinciali] (5).
Sezione V - Diritti di segreteria
Art. 46
Diritti di segreteria.
1. Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente. L'attestazione del relativo versamento, effettuato a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere allegata alla domanda di iscrizione (23).
Sezione VI - Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane e miste
Art. 47
Consorzi e società consortili fra imprese artigiane.
1. L'obbligo della iscrizione, modificazione e cancellazione dalla separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli artt. 5, 7° comma, e 6, 1° comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, spetta ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24.
2. [Le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di cui al 1° comma avvengono sulla base della disciplina contenuta nelle Sezioni precedenti. A tali effetti, alle domande di iscrizione sono allegati l'atto costitutivo, lo statuto e le certificazioni relative alla iscrizione all'Albo delle imprese consorziate, e l'istruttoria ha riguardo all'attività propria dei detti consorzi e società consortili in rispondenza alle condizioni di legge per essi previste] (5).
Art. 48
Agevolazioni ai consorzi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'art. 6, 1° comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta, o insegna, o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'Albo.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 6, 3° comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'Albo.
3. L'iscrizione dei soggetti di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'art. 6, 3° comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443.
4. [I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'Albo con la indicazione per ciascun consorzio o società consortile delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi e società consortili misti, degli altri soggetti associati] (5).
Capo III - Sanzioni
Art. 49
Violazione e misura delle sanzioni.
a) In caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, da L. 100.000 a L. 3.000.000;
b) In caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa, da L. 50.000 a L. 1.000.000;
c) In caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 100.000 a L. 5.000.000;
d) In caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'Albo, da L. 500.000 a L. 5.000.000 (24).
Art. 50
Accertamento. Contestazione. Rapporto.
1. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo precedente, compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi di polizia municipale, nonché il personale assegnato agli uffici della segreteria della Commissione provinciale dell'artigianato (25).
2. La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e ai soggetti solidamente responsabili. Ove ciò non risulti possibile per tutti o per alcuni dei soggetti anzidetti, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nelle forme e termini previsti dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità che ha proceduto all'accertamento deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (26). L'autorità procedente è altresì tenuta a segnalare il fatto alla competente Commissione provinciale per l'artigianato.
Art. 51
Pagamento in misura ridotta.
1. Entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato ha facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta mediante versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento.
2. Il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui al 4° comma del successivo articolo.
Art. 52
Ordinanza - Ingiunzione.
1. Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ove non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, adotta, con ordinanza motivata, i provvedimenti previsti dall'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 (26).
2. Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (26).
3. Agli effetti dell'adozione dell'ordinanza di cui al comma primo, il Presidente procede, esaminato il rapporto di cui al 2° comma dell'art. 50, acquisti, se necessario, ulteriori elementi informativi anche presso la Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, esaminati i documenti e gli scritti difensivi inviati dagli interessati e sentiti questi ultimi ove ne abbiano fatto richiesta.
4. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dalla presente legge sono introitati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (27).
Art. 53
Rinvio.
1. Per quanto disposto dalle norme del presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO III
Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato (28)
Art. 54
Indizione delle elezioni.
(29).
Art. 55
Elettorato attivo e passivo.
(29).
Art. 56
Espressione del voto.
(29).
Art. 57
Determinazione degli eletti.
(29).
Art. 58
Proclamazione degli eletti.
(29).
Art. 59
Ricorsi in materia elettorale.
(29).
Art. 60
Rinvio - Disciplina modalità svolgimento delle elezioni.
(29).
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Art. 61
Norma transitoria.
[1. Sino all'insediamento dei nuovi organi, di cui all'art. 2, è prorogato il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
2. Sino alla costituzione ed all'insediamento della Commissione circondariale di Prato l'applicazione della presente legge compete alla Commissione provinciale per l'artigianato di Firenze anche in ordine al detto circondario.
3. In sede di prima applicazione delle norme del presente Titolo la data entro la quale debbono tenersi le elezioni è determinata con delibera della Giunta regionale.
4. Ai fini della prima elezione dei rappresentanti degli artigiani nella Commissione circondariale di Prato, le funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato di Firenze, nel procedimento elettorale, sono esercitate da un Comitato costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto dal Presidente della detta Commissione provinciale di Firenze e da due componenti designati al suo interno dalla Commissione medesima. Per la prima elezione della Commissione circondariale per l'artigianato di Prato, il Comitato di cui al presente comma provvede alla predisposizione dell'elenco degli artigiani aventi diritto al voto estraendolo dall'Albo delle imprese artigiane della Provincia di Firenze. La predetta Commissione provvede, entro la data dell'insediamento della Commissione circondariale dell'artigianato di Prato, alla predisposizione ed al trasferimento degli atti inerenti la costituzione nel circondario di Prato dell'Albo delle imprese artigiane. L'Albo delle imprese artigiane del circondario di Prato è istituito all'atto dell'insediamento della Commissione, secondo la disciplina prevista dal Titolo II della presente legge per gli Albi provinciali] (13).
Art. 62
Proventi.
[1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, e quelli relativi ai diritti di segreteria di cui all'art. 46, sono introitati con l'imputazione rispettivamente, ai seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con le sottoindicate denominazioni:
Cap. 24570 proventi delle sanzioni amministrative di cui alla L.R. 23 aprile 1988, n. 29.Cap. 24800 diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane di cui alla L.R. 23 aprile 1988, n. 29] (13).
Art. 63
Finanziamento delle spese.
[1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dal 1988 e previsti in prima applicazione per tale anno in L. 100 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 22210 del bilancio 1988.
2. Agli oneri per gli anni successivi sarà fatto fronte con legge di bilancio] (13).
Note:
(2) Articolo abrogato dall'articolo unico della L.R. 19 luglio 1993, n. 43.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo originario era il seguente: "a) la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e le deliberazioni relative alle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, previo accertamento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, 3° e 5° comma legge 8 agosto 1985, n. 443";
(4) Lettera abrogata dall'art. 24, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(5) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(6) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 1995, n. 91, è stato poi così sostituito dall'art. 3, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo precedente era così formulato: "Art. 5 - Composizione - Presidenza. - 1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono composte di diciotto membri, così ripartiti:a) dodici titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno 3 anni, eletti con il procedimento di cui alla presente legge;b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato dai livelli provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria;c) un rappresentante designato dall'I.N.P.S.;d) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, designato dal responsabile dell'Ufficio competente per territorio;e) due esperti designati dalla Giunta regionale su indicazione delle organizzazioni artigiane di categoria;f) un rappresentante designato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.
(7) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo sostituito così disponeva: "Art.
7 - Rapporti con il sistema camerale - Sede. - 1. Per esigenze di funzionalità e per un maggiore coordinamento fra l'artigianato e gli altri settori economici, le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio nell'ambito delle convenzioni tra Regione Toscana e Camere di commercio allo stesso fine stipulate ai sensi del successivo art. 12.
2. (Comma abrogato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1993, n. 43.)
3. I conseguenti rapporti fra Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolati dalle apposite convenzioni di cui all'art. 12.
4. Qualora ricorrano particolari motivazioni per le quali non si possa addivenire alla stipula delle convenzioni o non risulti possibile proseguirne lo scioglimento, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può determinare diversamente la sede di cui al primo e al secondo comma".
(8) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo originario era il seguente "2. Ricevuta comunicazione dell'esito dell'elezione dei membri la Commissione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5, il Presidente della Giunta regionale, trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha provveduto a trasmettere le richieste di designazione degli altri membri di cui al comma citato, procede alla valida costituzione delle Commissioni stesse".
(9) Periodo così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(10) Periodo così modificata dall'art. 24, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(11) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(12) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. "3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista, nel caso di membri elettivi di cui alla lett. a) dell'art. 5, 1° comma e, negli altri casi, su designazione degli organismi aventi titolo ai sensi delle lettere b), c), d), e) ed f) del detto comma".
(13) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(14) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(18) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. "3. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di gravi ripetute irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida e in conformità a delibera del Consiglio regionale allo scioglimento della Commissione e alla nomina di un commissario straordinario".
(15) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo precedente era così formulato: "2. Essa ha normalmente sede presso la Regione, nei locali messi a disposizione dalla Giunta regionale".
(16) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo sostituito era il seguente: "b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla elezione o alla designazione ai sensi delle lett. b) e c), 1° comma e del 2° comma dell'art. 17".
(17) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo originario era il seguente: "Art. 26 - Tenuta e sede. - Pubblicità. - 1. Gli Albi provinciali delle imprese artigiane sono tenuti dalle relative Commissioni provinciali per l'artigianato ed hanno sede presso di esse.
2. Le convenzioni tra la Regione e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla disciplina dell'art. 12 tengono conto delle esigenze relative alla tenuta degli Albi.
(18) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo originario era il seguente: "Art. 30 - Presentazione. - 1. Le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, redatta in triplice esemplare, sono presentate alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, la Commissione rilascia contestuale ricevuta; nel secondo, costituisce data di presentazione quella di spedizione.
(19) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(20)Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo sostituito così disponeva:"Art. 33 (Modifiche e cancellazioni). - 1. I termini per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane sono così stabiliti:
a) le imprese individuali sono tenute ad iscriversi nell'Albo delle imprese artigiane entro trenta giorni dall'inizio dell'attività artigianale;
b) per le società indicate dall'art. 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891, sempreché l'inizio dell'attività artigianale avvenga contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo, il termine di cui alla precedente lett. a) decorre dalla data di registrazione dell'atto stesso; se invece l'inizio dell'attività artigianale avviene in un tempo successivo a quello della registrazione dell'atto, detto termine decorre dalla data di tale inizio;
c) per le società in nome collettivo, in quanto soggette all'iscrizione al registro delle imprese, il termine di cui alla precedente lett. a), sempreché la data di inizio dell'attività artigianale coincida con quella dell'atto costitutivo, decorre dalla data di iscrizione; se invece l'inizio dell'attività artigianale avviene in un tempo successivo a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese, detto termine decorre dalla data di tale inizio.
2. Le modificazioni nello stato di fatto delle ocietà e delle imprese individuali debbono essere denunciate entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento. Per gli atti delle società indicate dall'art. 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891, soggetti a registrazione, il termine per la denuncia all'Albo delle imprese artigiane delle modificazioni decorre dalla data di registrazione stessa; per gli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese il termine per la denuncia all'Albo delle imprese artigiane delle modificazioni decorre dalla data dell'iscrizione stessa.
3. La denuncia per la cancellazione dall'Albo sia per cessazione di attività che per perdita di requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 tanto da parte delle imprese individuali che delle società debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data in cui tale evento si è verificato".
(21) "Art. 37 (Istruttoria). - 1. Le delibere sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo sono adottate dalle Commissioni provinciali per l'artigianato in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 29.
2. Le Commissioni provvedono all'adozione delle delibere, esaminata l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo precedente, in ordine alle quali possono essere eventualmente richiesti approfondimenti di indagine e supplementi di istruttoria. Sono fatti salvi, ove necessari, accertamenti istruttori da parte delle Commissioni stesse.
(22) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo originario era il seguente: "1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli artt. 37 e 41, sono affisse ad apposito Albo in copia autenticata, entro cinque giorni dalla loro adozione e per la durata di otto"
(23) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo precedente era così formulato: "Art. 46 (Diritti di segreteria e tasse di concessione regionale) - 1. I diritti di segreteria per iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, certificazioni, visure ed ogni altro atto connesso alla gestione dell'Albo provinciale e della sua separata sezione sono dovuti dalle imprese artigiane individuali e in forma societaria, dai consorzi, società consortili e associazioni di cui alla sezione seguente nella misura di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni".
(24) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il testo sostituito così stabiliva: Art. 49 (Sanzioni). - 1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo la disciplina degli articoli seguenti, alle violazioni sotto elencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:
a) in caso di omissione della presentazione delle domande di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
b) in caso di omissione della presentazione delle domande di modificazione e cancellazione, da L. 300.000 a L. 1.800.000;
c) in caso di domande di iscrizione, modificazione e cancellazione presentate entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine, dal L. 100.000 a L. 600.000;
d) in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 700.000 a L. 4.200.000;
e) in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta o insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione dell'Albo, da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
(25) Comma così modificato dall'art. 19, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(26) Comma così modificato per effetto dell'art. 5, comma 1, L.R. 3 marzo 1999, n. 10.
(27) Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 3 marzo 1999, n. 10. Il teso originario era il seguente: "4. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa nonché a titolo di spese per il relativo procedimento deve essere effettuato mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati alla Regione"
(28) Titolo abrogato dall'art. 16, L.R. 29 agosto 1995, n. 91.
(29) Articolo abrogato dall'art. 16, L.R. 29 agosto 1995, n. 91, che ha abrogato il titolo III. Vedi anche la L.R. 28 dicembre 1994, n. 113.
|
elenco sanzioni (L.R. 23 aprile 1988, n. 29) |
imp. Minimo |
imp. massimo |
pag. liberatorio |
ente benef. |
|
art.49 lett a - Omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle Imprese Artigiane. |
€ 51 |
€ 1.549 |
€ 102 |
cam.com. |
|
art.49 lett b - Omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa. |
€ 25 |
€ 516 |
€ 50 |
cam.com. |
|
art.49 lett c - Presentazione di domande con dichiarazioni non veritiere. |
€ 51 |
€ 2.582 |
€ 102 |
cam.com. |
|
art.49 lett d - Adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'Artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiana. |
€ 258 |
€ 2.582 |
€ 516 |
cam.com. |